Con la circolare n. 31 del 21 luglio 2004, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali spiega la disciplina del contratto di inserimento, introdotto dal D.Lgs. 276/2003, finalizzato a consentire l’inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro di soggetti definiti “socialmente più deboli”.
Tali categorie sono state tassativamente individuate dall’art. 54 del decreto e sono :
a) soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni;
b) disoccupati di lunga durata (privi di occupazione da più di 12 mesi) da ventinove fino a trentadue anni;
c) lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
d) lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
e) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile determinato con apposito decreto del Ministro dei lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile;
f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico.
Occorre precisare che tale tipologia contrattuale non è un contratto di formazione e lavoro e, anzi, l’aspetto formativo non è l’elemento caratterizzante questo tipo di rapporto.
Il contratto di inserimento è, in sostanza, un contratto a tempo determinato finalizzato ad inserire al lavoro i soggetti sopra individuati in base ad un progetto individuale di inserimento mirato alla individuazione di un percorso di adattamento delle competenze professionali del lavoratore.
La mancanza del progetto individuale di inserimento rende nullo il contratto che viene così trasformato a tempo indeterminato.
La durata del progetto non può essere inferiore a 9 mesi e non può superare i 18 elevabili a 36 per soggetti portatori di grave handicap.
Può essere prorogato più volte ma nel complesso non può superare i limiti sopra individuati e non è rinnovabile.
La definizione dei progetti individuali di inserimento è demandata, dal decreto legislativo 276/2003, alla contrattazione collettiva. A tal fine, in data 11 febbraio 2004. è stato sottoscritto un accordo interconfederale, applicabile a tutte le categorie, fino al momento in cui la contrattazione di settore non regolerà specificatamente la materia.
Possono stipulare contratti di inserimento:
a) enti pubblici economici, imprese e loro consorzi;
b) gruppi di imprese;
c) associazioni professionali, socio-culturali, sportive;
d) fondazioni;
e) enti di ricerca, pubblici e privati;
f) organizzazioni e associazioni di categoria.
Per poter assumere mediante contratti di inserimento i datori di lavoro interessati devono avere mantenuto in servizio almeno il sessanta per cento dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei diciotto mesi precedenti.
Il contratto di inserimento deve avere forma scritta e deve indicare il progetto individuale di inserimento, a pena di nullità.
Benefici economici e normativi
Durante il rapporto di inserimento il lavoratore può essere inquadrato, ai fini retributivi, fino a 2 livelli inferiori a quello dovuto in forza delle mansioni affidategli.
I soggetti assunti con tale contratto non sono computabili, nell’organico aziendale, ai fini delle disposizioni di legge e di contratto collettivo.
Limitatamente ai soggetti indicati nei precedenti punti da b) a f), possono trovare applicazione i benefici contributivi previsti dai vecchi contratti di formazione e lavoro entro limiti di durata del contratto di inserimento.
DATORE DI LAVORO | AGEVOLAZIONE CONTRIBUTIVA NEL CENTRO NORD | AGEVOLAZIONE CONTRIBUTIVA NEL MEZZOGIORNO |
Datori di lavoro in genere (non imprenditori) | 25% dei contributi a carico del datore di lavoro | 50% dei contributi a carico del datore di lavoro |
Datori di lavoro imprenditori | 25% dei contributi a carico del datore di lavoro | Contributo fisso settimanale nella misura prevista per gli apprendisti del settore industria |
Imprese commerciali e turistiche con meno di 15 dipendenti | 40% dei contributi a carico del datore di lavoro | 40% dei contributi a carico del datore di lavoro Contributo fisso settimanale nella misura prevista per gli apprendisti del settore industria |
Imprese artigiane | Contributo fisso settimanale nella misura prevista per le imprese industriali | Contributo fisso settimanale nella misura prevista per le imprese industriali |
Rispetto al prospetto sopra esposto occorre precisare quanto segue.
La sola agevolazione contributiva fino al 25% della contribuzione può essere concessa alla generalità dei soggetti indicati.
Le agevolazioni in misura superiore, indicate nel prospetto, sono subordinate ad ulteriori condizioni dettate anche dal regolamento comunitario n. 2204/2002:
• l’agevolazione non deve superare il 50% del costo salariale; tale limite è elevato al 60% nel caso in cui il lavoratore sia disabile;
• deve determinare un incremento netto del numero di occupati nell’unità dove viene impiegato il lavoratore oggetto delle agevolazioni; tale condizione si ritiene rispettata anche nel caso in cui i posti occupati si siano resi vacanti a seguito di dimissioni volontarie, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro, licenziamento per giusta causa e non a seguito di licenziamenti per riduzione di personale;
• al lavoratore deve essere garantita una durata di almeno 12 mesi salvo il caso di risoluzione per giusta causa.
La circolare conclude elencando i soggetti per i quali, nel rispetto del quadro normativo delineato dall’art. 54 del D.Lgs. 276/2003 e dal regolamento CE, è possibile fruire da subito dei benefici contributivi:
Dalla normativa sopra esposta esce un quadro un po’ confuso dei limiti di accesso alle agevolazioni contributive superiori al 25%.
Ci riserviamo di fornire ulteriori precisazioni che dovessero pervenire dagli enti previdenziali in seguito all’emanazione della circolare in esame.