In seguito ad una istanza di interpello della fondazione ENASARCO il Ministero del Lavoro ha stabilito, con nota numero 2524 del 24.10.2005, che anche i promotori finanziari hanno l’obbligo di iscrizione e di versamento dei contributi integrativi ENASARCO.
Il Ministero sottolinea infatti che i promotori finanziari, quando svolgono la propria attività autonomamente, danno effettivamente luogo ad un rapporto di agenzia così come stabilito dall’art. 1742 C.C..
Inoltre nella nota sopraccitata il Ministero stabilisce che il D.Lgs. 58/1998 che istituisce l’albo dei promotori finanziari, separandolo da quello degli agenti di commercio, nasce con uno scopo puramente pubblicistico per dare una maggiore tutela ai risparmiatori e quindi non ha alcun riflesso ai fini civilistici e sull’inquadramento previdenziale dei promotori stessi.
Di seguito riportiamo il testo integrale della nota ministeriale.
“Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - risposta istanza di interpello avanzata dalla Fondazione Enasarco –assoggettabilità dei promotori finanziari – agenti all’obbligo contributivo Enasarco.
La Fondazione Enasarco ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere di questa Direzione in merito alla assoggettabilità dei promotori finanziari all’obbligo di versamento della contribuzione integrativa obbligatoria gestita dalla Fondazione stessa.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per le Politiche Previdenziali, si rappresenta quanto segue.
La previdenza Enasarco è stata istituita dalla L. n. 12/1973 per erogare “agli agenti ed ai rappresentanti di commercio di cui agli artt. 1742 e 1752 del codice civile, la pensione di invalidità vecchiaia e superstiti integrativa di quella istituita dalla legge 22 luglio 1966, n. 613” la quale, a decorrere dal 1966, ha assoggettato all’assicurazione generale obbligatoria gestita dall’INPS la categoria degli esercenti attività commerciale.
La Fondazione Enasarco, costituita con delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 novembre 1996, per effetto del D.Lgs. n. 509/1994, è ora un organismo di diritto privato che continua tuttavia a perseguire finalità di pubblico interesse nel settore della previdenza obbligatoria, dell’assistenza e della formazione e qualificazione professionale degli agenti e rappresentanti di commercio.
In riferimento a tale categoria di lavoratori la stessa L. n. 12/1973, all’articolo 5 (Obbligo di iscrizione), ha individuato il proprio ambito soggettivo di applicazione, introducendo l’obbligo della Iscrizione all’Enasarco per “…tutti gli agenti ed i rappresentanti di commercio che operano sul territorio nazionale in nome e per conto di preponenti italiani o di preponenti stranieri che abbiano la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia”.
Sotto altro profilo, va invece evidenziato che l’attività degli agenti di commercio, oggetto della tutela previdenziale, è stata disciplinata dalla L. n. 316/1968 che, istituendo il ruolo degli agenti, ha vietato di esercitare l’attività di agente o rappresentante di commercio a chi non era iscritto nell’apposito ruolo, preclusione peraltro confermata dalla successiva L. n. 204/1985.
Ciò premesso si tratta di verificare se i promotori finanziari possano essere ricompresi nella categoria civilistica degli agenti e rappresentanti di cui agli artt. 1742 e 1752 del codice civile – qualora operino sulla base di un contratto di agenzia sottoscritto con la Società Intermediazione Mobiliare preponente – e conseguenzialmente se debbano anch’essi essere iscritti all’Enasarco.
In primo luogo va rilevato che l’attività di promotore finanziario è stato oggetto di uno specifico intervento normativo (D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58) che ha istituito un specifico albo, rispetto al ruolo generale degli agenti di commercio, per cui appare necessario chiedersi se tale disciplina speciale incida anche sui profili civilistici e sull’inquadramento previdenziale di tali lavoratori.
In realtà tale normativa risponde per lo più ad una logica di natura pubblicistica volta complessivamente a rafforzare la tutela dei risparmiatori piuttosto che a intenti di natura più ampia e di ridefinizione complessiva degli istituti giuridici legati all’attività ovvero allo status dei promotori finanziari.
Del resto nella stessa definizione di promotore finanziario di cui all’art. 31 c. 2 del D.Lgs. n. 58/1998 si fa riferimento alla “persona fisica che, in qualità di dipendente, agente o mandatario, esercita professionalmente l’offerta fuori sede” e quindi vengono richiamati anche gli istituti tipici che caratterizzano l’attività dell’agente o rappresentante di commercio.
I promotori finanziari – che possono dunque operare come agenti o mandatari – quando svolgono la propria attività lavorativa autonomamente, danno effettivamente luogo ad un rapporto giuridico che può identificarsi con il rapporto di agenzia, come peraltro costantemente evidenziato dalla giurisprudenza (da ultimo sentenza Tribunale di Roma n. 12056/05, secondo cui “l’attività, il trattamento economico, la base revisionale e le modalità di adeguamento dell’incarico sono identiche a quelle tipiche del rapporto di agenzia”). Ne consegue che, a prescindere dal nomen iuris utilizzato dalle parti, l’esistenza di un contratto di agenzia ai sensi dell’articolo 1742 c.c. (“col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata”) determina l’appartenenza dei promotori finanziari alla più ampia categoria degli agenti e rappresentanti di commercio indipendentemente dal fatto che l’attività di promozione si riferisca ad un prodotto finanziario piuttosto che ad un bene materiale o di altro tipo.
Per le ragioni sopra evidenziate, si ritiene, quindi, che tutti i soggetti operanti con contratto di agenzia – e quindi anche gli agenti promotori finanziari – siano tenuti all’iscrizione all’ENASARCO e al versamento dei contributi previdenziali integrativi obbligatori, ai sensi della Legge n. 12/1973.
IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Mario Notaro)”