Home
  Lo Studio
  I Professionisti
  I Servizi
  Come Raggiungerci
  Circolari
  Bacheca
  Modulistica
  Newsletter
  Link
 

Contatti

 

STUDIO ASSOCIATO PERUZZI TRIGGIANI DANI
Via Giuntini, 50/n
50053 Empoli (FI)
Tel. 0571 994128

 
 
CIRCOLARE BIMESTRALE N. 7 DEL 23/11/2005

SOMMARIO
- CIRCOLARE BIMESTRALE N. 7 DEL 23/11/2005
- IL RIPOSO SETTIMANALE - POSSIBILITA’ DI DEROGA
- RATEAZIONE DEI DEBITI CONTRIBUTIVI CON L’INPS
- NUOVA MODULISTICA PER ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE
- CONTRATTO A TERMINE E MOBILITA’
- AGENZIA DELLE ENTRATE - RILIQUIDAZIONE DEI REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA
- IL CONTRATTO DI SOGGIORNO CON I CITTADINI EXTRACOMUNITARI
- OBBLIGO VERSAMENTO CONTRIBUTI ENASARCO AI PROMOTORI FINANZIARI
- NUOVE PROCEDURE PER L’INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE
- LA GIURISPRUDENZA
- SCADENZARIO LAVORO: NOVEMBRE 2005 DICEMBRE 2005 PRIMI GIORNI DI GENNAIO 2006
 

CIRCOLARE BIMESTRALE N. 7 DEL 23/11/2005


Clicca sul logo qui sopra per scaricare la circolare nel formato Pdf

IL RIPOSO SETTIMANALE - POSSIBILITA’ DI DEROGA

Con un risposta ad un interpello, la direzione generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro ribadisce l’inderogabilità del riposo settimanale che deve essere riconosciuto a tutti i lavoratori.

L’attuale riferimento normativo è rappresentato dall’art. 9, c. 1 del d. Lgs. n. 66/2003 il quale stabilisce che il lavoratore ha diritto, ogni sette giorni, ad un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all’art. 7 (13 ore nell’arco delle 24).

La norma ammette alcune deroghe con la precisazione però che, qualora il lavoratore non abbia potuto fruire del riposo dopo 6 giorni di lavoro, avrà diritto ad un riposo compensativo in altra giornata in un arco temporale che complessivamente garantisca una media di 6 giornate lavorate e una di riposo.

Nella risposta il Ministero del Lavoro ricorda infine che, anche in assenza di specifica disciplina contrattuale, per l’attività svolta nella giornata destinata al riposo settimanale, anche sostituita da riposo compensativo, spetta un compenso specifico ulteriore rispetto alla retribuzione ordinaria.

Si ricorda che, al di là dell’aspetto sanzionatorio conseguente alla violazione del diritto al riposo settimanale (la norma è assistita da una sanzione amministrativa da Euro 105,00 a Euro 630,00) la giurisprudenza, in caso di violazione dell’obbligo al riposo, riconosce ai lavoratori anche il diritto al risarcimento del danno.

RATEAZIONE DEI DEBITI CONTRIBUTIVI CON L’INPS

Con circolare 28 settembre 2005 l’INPS illustra il contenuto della delibera del Consiglio di Amministrazione che ha modificato le competenze decisionali in merito alle rateazioni contributive e alla riduzione delle sanzioni civili.

Il documento sottolinea che tale procedura ha carattere sperimentale per un periodo di  sei mesi e che rimangono invariati tutti gli altri aspetti legati alle rateazioni contributive regolati dalle circolari precedentemente diramate.

La delibera mira a ridurre i tempi necessari per l’adozione dei provvedimenti che dovranno essere decisi entro 15 giorni dalla presentazione della domanda o dall’avvio della successiva istruttoria.

Alla luce delle nuove disposizioni il quadro delle competenze decisionali può essere così sintetizzato.

Il direttore provinciale o subprovinciale è competente per debiti di importo fino a Euro 500.000,00 (importo riferito ai soli contributi escluse le sanzioni) per:

·         Rateazione fino a 24 rate per debiti non iscritti a ruolo;

·         Rateazione fino a 60 rate per debiti iscritti a ruolo;

·         Decidere la riduzione delle sanzioni civili per debiti non iscritti a ruolo;

·         Esprimere il parere sulla estensione della rateazione fino a 36 rate, di competenza del Ministero del lavoro;

·         Dare esecuzione all’autorizzazione del Ministero del lavoro sull’estensione della dilazione a 36 rate.

Il direttore regionale è competente per debiti di importo superiore a Euro 500.000,00 e fino a €  1.000.000,00 (importo riferito ai soli contributi escluse le sanzioni) per:

·         Rateazione fino a 24 rate per debiti non iscritti a ruolo;

·         Rateazione fino a 60 rate per debiti iscritti a ruolo;

·         Decidere la riduzione delle sanzioni civili per debiti non iscritti a ruolo;

·         Esprimere il parere sulla estensione della rateazione fino a 36 rate, di competenza del Ministero del lavoro.

Il direttore centrale entrate contributive è competente per debiti contributivi di importo superiore a  € 1.000.000,00 (importo riferito ai soli contributi escluse le sanzioni) per:

·         Approvare le domande di rateazione nel limite di 24 rate per i debiti non iscritti a ruolo ovvero di 60 rate per i debiti iscritti a ruolo;

·         Approvare le domande di riduzione delle sanzioni;

·         Esprime il parere sull’estensione della rateazione fino a 36 rate.

Una volta individuato il livello di competenza, provincia, regione, Direzione centrale entrate, la procedura avrà il seguente iter:

a)      Il soggetto richiedente formula la richiesta di rateazione con contestuale versamento di un importo pari a 1/12° del debito contributivo; devono inoltre essere versate le ritenute operate ai lavoratori ed eventualmente non versate;

b)      L’unità interessata verifica le condizioni previste per l’accoglimento o per l’istruttoria della domanda e rilascia, in tempo reale, un piano di ammortamento provvisorio in base al quale il contribuente effettuerà i versamenti mensili;

c)      I direttori provinciali o subprovinciali, regionali , centrali, procederanno all’accoglimento o alla reiezione oppure alla modifica del piano entro 15 giorni.

Sono suscettibili di accoglimento le domande per le quali:

·         Risultino versate le ritenute previdenziali e assistenziali operate ai lavoratori;

·         Sia versato, al momento della domanda, almeno un dodicesimo del debito contributivo al netto delle quote trattenute ai lavoratori (salvo deroghe per particolari situazioni);

·         Il debito non sia maturato nel corso di una precedente rateazione nel qual caso l’accoglimento è subordinato al rilascio di una fideiussione bancaria o assicurativa;

·         Siano versati i contributi correnti.

La rateazione sarà revocata in caso di mancato pagamento delle rate o di omissioni riferite alla contribuzione corrente.

NUOVA MODULISTICA PER ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

Ricordiamo che la  finanziaria 2005 ha dato la possibilità al coniuge dell’avente diritto all’ANF, di richiedere che l’assegno gli venga erogato direttamente.

In pratica l’ipotesi si verifica, per esempio, qualora la moglie casalinga richieda l’erogazione diretta dell’ANF spettante al coniuge  titolare di un rapporto di lavoro.

Con messaggio n. 34328 del 13 ottobre n. 2005, l’INPS ha diramato i nuovi modelli da utilizzare per la richiesta della corresponsione dell’ANF al coniuge del richiedente, qualora tale opzione sia esercitata contestualmente alla presentazione della domanda da parte del richiedente stesso.

L’istituto precisa che rimangono comunque in vigore i modelli che, in via provvisoria, erano stati istituiti a giugno del corrente anno i quali potranno essere utilizzati nell’ipotesi in cui il coniuge dell’avente diritto all’ANF, intenda esercitare l’opzione in modo autonomo.

I modelli ANF/DIP ANF/GEST.SEP. ANF/PREST. ANF/PREST. AGR. 21 TP sono reperibili nel sito dell’INPS.

CONTRATTO A TERMINE E MOBILITA’

Con circolare n. 109 del 7 ottobre 2005 l’INPS ha parzialmente modificato la disciplina relativa al riconoscimento degli sgravi contributivi per il lavoratori assunti dalle liste di mobilità con contratto di lavoro a tempo determinato.

Riepiloghiamo pertanto le disposizioni che regolano tale fattispecie tenendo conto delle novità introdotte dalla citata circolare.

Ricordiamo che l’articolo 8 L. n. 223/1991, consente ai datori di lavoro di assumere lavoratori iscritti nelle liste di mobilità con contratto a tempo determinato di durata non superiore a 12 mesi.

In questo caso il datore di lavoro ha diritto ai seguenti benefici contributivi:

1.      pagamento della contribuzione prevista per gli apprendisti dell’industria per tutta la durata del contratto a termine;

2.      ulteriori 12 mesi di regime contributivo come descritto al punto 1) nell’ipotesi di trasformazione del contratto a tempo indeterminato durante lo svolgimento dello stesso.

Tale fattispecie di contratto a termine era stata considerata come a se stante e, pertanto, un lavoratore assunto ai sensi del D. Lgs. 368/2001, disposizione che detta la disciplina generale dei contratti a termine, sembrava non poter beneficiare degli sgravi contributivi sopra descritti.

Ora la circolare chiarisce che, per quanto riguarda l’aspetto normativo, il contratto stipulato con i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità soggiace interamente alla disciplina generale di contratti di lavoro a tempo determinato dettata dal D. Lgs. 368/2001.

Pertanto:

a)      il contratto a termine stipulato con soggetto iscritto nelle liste di mobilità dà titolo agli sgravi anche se sottoscritto per una delle motivazioni disposte dal D. Lgs. 368/2001, purchè di durata inferiore a 12 mesi;

b)      nell’ipotesi di contratto inizialmente stipulato per una durata inferiore a 12 mesi il contratto può essere successivamente prorogato, nel rispetto del D. Lgs. 368/2001, anche per un periodo che, sommato al primo, superi i 12 mesi; in questo caso i benefici contributivi spetteranno solo fino al dodicesimo mese;

c)      allo stesso modo è possibile stipulare più contratti a termine con lo stesso soggetto, sempre nel rispetto delle norme che regolano il contratto a tempo determinato, i quali daranno titolo ai benefici contributivi nel limite massimo di dodici mesi;

d)      anche le proroghe o la prosecuzione dell’esecuzione della prestazione a contratto scaduto, purchè entro i limiti disposti dal D. Lgs. 368/2001, non faranno venire meno i benefici contributivi sempre entro il limite massimo di dodici mesi.

AGENZIA DELLE ENTRATE - RILIQUIDAZIONE DEI REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA

Con circolare n. 30 del 6 giugno 2005, l’Agenzia delle entrate aveva preannunciato, in ossequio a specifiche disposizione che regolano l’imposizione fiscale, l’invio ai contribuenti delle comunicazioni di riliquidazione delle imposte calcolate sui redditi tassati separatamente.

Si tratta dei redditi richiamati dall’art. 17 del DPR 917/1986 (TUIR) lettere:

a) – trattamento di fine rapporto e indennità equipollenti;

b) – emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti

c) - indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa

c-bis) - indennità di mobilità di cui all'articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 1 bis del decreto legge 19 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, corrisposti anticipatamente

Le ipotesi più frequenti che riguardano i lavoratori dipendenti sono quelle richiamate alle lettere a) e b).

In questi casi il sostituto d’imposta procede alla tassazione, al momento dell’erogazione del compenso, secondo quanto disposto dalle vigenti disposizioni.

L’Agenzia delle entrate però, entro i 4 anni successivi all’invio della dichiarazione del sostituto d’imposta (modello 770), procede alla riliquidazione di tali emolumenti.

In particolare sulle somme di cui alla lettera a) l’imposta viene ricalcolata in base all’aliquota media di tassazione dei 5 anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione.

Le maggiori imposte, eventualmente generate da tali riliquidazioni, vengono iscritte a ruolo previa comunicazione al contribuente che può procedere al versamento entro 30 giorni dalla richiesta.

In questi giorni stanno quindi pervenendo ai contribuenti le comunicazioni di riliquidazione delle somme percepite, per i titoli sopra richiamati, nell’anno 2001.

IL CONTRATTO DI SOGGIORNO CON I CITTADINI EXTRACOMUNITARI

Si richiama nuovamente l’attenzione sulle disposizioni che regolano il contratto di soggiorno da sottoscrivere obbligatoriamente con tutti i cittadini non appartenenti alla Comunità Europea che prestano la loro opera nel territorio nazionale.

La disposizione è entrata  in vigore il 25 febbraio 2005 ed è stata seguita da istruzioni frammentarie e a volte poco chiare anche perché, il legittimo destinatario dei contratti di soggiorno, lo Sportello Unico non è stato costituito in modo tempestivo presso ciascuna Prefettura.

A tal fine si ricorda che per tutti i lavoratori in forza presso le ditte devono essere compilati e sottoscritti dal datore di lavoro e dal lavoratore, i contratti di soggiorno utilizzando:

1.      il modello “Q” in occasione della costituzione del rapporto di lavoro;

2.      il modello”R” per i rapporti di lavoro già in essere al 25 febbraio 2005 (data di entrata in vigore della disposizione).

Il contratto di soggiorno deve essere inviato con raccomandata con avviso di ricevimento entro 5 giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro allo Sportello Unico per l’immigrazione della Prefettura competente nella provincia dove il lavoratore presta la propria opera.

Copia del contratto di soggiorno e della ricevuta della trasmissione, deve essere consegnata al lavoratore il quale dovrà esibirla in occasione del rinnovo del permesso di soggiorno.

Per i lavoratori già occupati alla data di entrata in vigore della norma o per coloro i quali non si è proceduto, per i più svariati motivi, alla sottoscrizione e all’inoltro del contratto di soggiorno, si dovrà procedere in modo tempestivo.

Ricordiamo che al citato Sportello Unico vanno anche notificate eventuali variazioni del rapporto di lavoro intercorse successivamente alla stipula.

Si ribadisce che la mancata trasmissione del contratto di soggiorno allo Sportello è assistito dalla sanzione amministrativa da Euro 500,00 a Euro 2.500,00.

OBBLIGO VERSAMENTO CONTRIBUTI ENASARCO AI PROMOTORI FINANZIARI

In seguito ad una istanza di interpello della fondazione ENASARCO il Ministero del Lavoro ha stabilito, con nota numero 2524 del 24.10.2005, che anche i promotori finanziari hanno l’obbligo di iscrizione e di versamento dei contributi integrativi ENASARCO.

Il Ministero sottolinea infatti che i promotori finanziari, quando svolgono la propria attività autonomamente, danno effettivamente luogo ad un rapporto di agenzia così come stabilito dall’art. 1742 C.C..

Inoltre nella nota sopraccitata il Ministero stabilisce che il D.Lgs. 58/1998 che istituisce l’albo dei promotori finanziari, separandolo da quello degli agenti di commercio, nasce con uno scopo puramente pubblicistico per dare una maggiore tutela ai risparmiatori e quindi non ha alcun riflesso ai fini civilistici e sull’inquadramento previdenziale dei promotori stessi.

Di seguito riportiamo il testo integrale della nota ministeriale.

“Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - risposta istanza di interpello avanzata dalla Fondazione Enasarco –assoggettabilità dei promotori finanziari – agenti all’obbligo contributivo Enasarco.

La Fondazione Enasarco ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere di questa Direzione in merito alla assoggettabilità dei promotori finanziari all’obbligo di versamento della contribuzione integrativa obbligatoria gestita dalla Fondazione stessa.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per le Politiche Previdenziali, si rappresenta quanto segue.

La previdenza Enasarco è stata istituita dalla L. n. 12/1973 per erogare “agli agenti ed ai rappresentanti di commercio di cui agli artt. 1742 e 1752 del codice civile, la pensione di invalidità vecchiaia e superstiti integrativa di quella istituita dalla legge 22 luglio 1966, n. 613” la quale, a decorrere dal 1966, ha assoggettato all’assicurazione generale obbligatoria gestita dall’INPS la categoria degli esercenti attività commerciale.

La Fondazione Enasarco, costituita con delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 novembre 1996, per effetto del D.Lgs. n. 509/1994, è ora un organismo di diritto privato che continua tuttavia a perseguire finalità di pubblico interesse nel settore della previdenza obbligatoria, dell’assistenza e della formazione e qualificazione professionale degli agenti e rappresentanti di commercio.

In riferimento a tale categoria di lavoratori la stessa L. n. 12/1973, all’articolo 5 (Obbligo di iscrizione), ha individuato il proprio ambito soggettivo di applicazione, introducendo l’obbligo della Iscrizione all’Enasarco per “…tutti gli agenti ed i rappresentanti di commercio che operano sul territorio nazionale in nome e per conto di preponenti italiani o di preponenti stranieri che abbiano la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia”.

Sotto altro profilo, va invece evidenziato che l’attività degli agenti di commercio, oggetto della tutela previdenziale, è stata disciplinata dalla L. n. 316/1968 che, istituendo il ruolo degli agenti, ha vietato di esercitare l’attività di agente o rappresentante di commercio a chi non era iscritto nell’apposito ruolo, preclusione peraltro confermata dalla successiva L. n. 204/1985.

Ciò premesso si tratta di verificare se i promotori finanziari possano essere ricompresi nella categoria civilistica degli agenti e rappresentanti di cui agli artt. 1742 e 1752 del codice civile – qualora operino sulla base di un contratto di agenzia sottoscritto con la Società Intermediazione Mobiliare preponente – e conseguenzialmente se debbano anch’essi essere iscritti all’Enasarco.

In primo luogo va rilevato che l’attività di promotore finanziario è stato oggetto di uno specifico intervento normativo (D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58) che ha istituito un specifico albo, rispetto al ruolo generale degli agenti di commercio, per cui appare necessario chiedersi se tale disciplina speciale incida anche sui profili civilistici e sull’inquadramento previdenziale di tali lavoratori.

In realtà tale normativa risponde per lo più ad una logica di natura pubblicistica volta complessivamente a rafforzare la tutela dei risparmiatori piuttosto che a intenti di natura più ampia e di ridefinizione complessiva degli istituti giuridici legati all’attività ovvero allo status dei promotori finanziari.

Del resto nella stessa definizione di promotore finanziario di cui all’art. 31 c. 2 del D.Lgs. n. 58/1998 si fa riferimento alla “persona fisica che, in qualità di dipendente, agente o mandatario, esercita professionalmente l’offerta fuori sede” e quindi vengono richiamati anche gli istituti tipici che caratterizzano l’attività dell’agente o rappresentante di commercio.

I promotori finanziari – che possono dunque operare come agenti o mandatari – quando svolgono la propria attività lavorativa autonomamente, danno effettivamente luogo ad un rapporto giuridico che può identificarsi con il rapporto di agenzia, come peraltro costantemente evidenziato dalla giurisprudenza (da ultimo sentenza Tribunale di Roma n. 12056/05, secondo cui “l’attività, il trattamento economico, la base revisionale e le modalità di adeguamento dell’incarico sono identiche a quelle tipiche del rapporto di agenzia”). Ne consegue che, a prescindere dal nomen iuris utilizzato dalle parti, l’esistenza di un contratto di agenzia ai sensi dell’articolo 1742 c.c. (“col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata”) determina l’appartenenza dei promotori finanziari alla più ampia categoria degli agenti e rappresentanti di commercio indipendentemente dal fatto che l’attività di promozione si riferisca ad un prodotto finanziario piuttosto che ad un bene materiale o di altro tipo.

Per le ragioni sopra evidenziate, si ritiene, quindi, che tutti i soggetti operanti con contratto di agenzia – e quindi anche gli agenti promotori finanziari – siano tenuti all’iscrizione all’ENASARCO e al versamento dei contributi previdenziali integrativi obbligatori, ai sensi della Legge n. 12/1973.

IL DIRETTORE GENERALE

(f.to Mario Notaro)”

NUOVE PROCEDURE PER L’INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE

Con messaggio n. 34975 del 20 ottobre 2005, l’INPS modifica le procedure da seguire per l’erogazione dell’assegno di disoccupazione al fine di velocizzare la procedura.

A tale scopo è stato istituito un nuovo modello di richiesta che il lavoratore può compilare e presentare all’INPS in alternativa al solito modello DS22.

In questo modo il lavoratore, senza dover attendere che il datore di lavoro proceda alla compilazione del modello DS22 dopo l’elaborazione dell’ultimo stipendio, può presentare la domanda di disoccupazione allegando il nuovo modello di dichiarazione sostitutiva nella quale indicherà:

1.      l’ultimo datore di lavoro presso il quale è stato occupato;

2.      il tipo di contratto e l’orario settimanale;

3.      la causa di cessazione del rapporto di lavoro;

4.      l’esistenza del diritto all’indennità di mancato preavviso;

5.      gli importi delle retribuzioni lorde mensili (per le sole giornate lavorate) relativi al mese in cui è avvenuta la cessazione del rapporto e ai 3 mesi precedenti;

6.      il numero delle giornate lavorate nel periodo di riferimento per il quale sono indicate le retribuzioni, e relativo totale.

Inoltre l’Istituto auspica, al fine di migliorare i tempi di erogazione, che venga utilizzato lo strumento del conto corrente bancario

LA GIURISPRUDENZA

LICENZIAMENTO PER messa in mobilita’ e criteri di scelta

Corte di Cassazione sez. lavoro sentenza n. 15369 del 26 luglio 2005

Al termine della procedura di mobilità il datore di lavoro licenzia i dipendenti in base ai criteri di scelta previsti dalle vigenti disposizioni ed eventualmente precisati nell’accordo.

Le modalità applicative dei criteri di scelta seguiti, devono essere specificate nella comunicazione che il datore di lavoro deve inviare alla Direzione regionale del lavoro, alla Commissione regionale per l’impiego e alle associazioni di categoria.

La sentenza ribadisce che il mancato rispetto formale delle procedure di mobilità rende inefficaci i licenziamenti intimati alla conclusione della stessa.

LICENZIAMENTI PER RAGIONI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO

Corte di Cassazione Sez. lavoro sentenza n. 17510 del 30 agosto 2005

Il datore di lavoro può legittimamente licenziare un lavoratore per soppressione di un posto di lavoro in seguito a riorganizzazione aziendale.

La sentenza sottolinea il fatto che la decisione deve essere seria  e fondata sulla necessità del datore di lavoro di darsi un’organizzazione più conveniente la quale comporti la soppressione del posto di lavoro. La motivazione non deve quindi essere pretestuosa.

SCADENZARIO LAVORO: NOVEMBRE 2005 DICEMBRE 2005 PRIMI GIORNI DI GENNAIO 2006