CIRCOLARE FLASH N° 5 - 2005
ASSUNZIONE DIPENDENTI EXTRACOMUNITARI
Facendo riferimento alle nostre circolari bimestrali n°4 del 18/05/2005, n°5 del 04/07/2005 e n°6 del 18/09/2005 circa l’argomento in oggetto, vogliamo porre l’attenzione dei datori di lavoro sui nuovi obblighi da ottemperare per stipulare un contratto di soggiorno con uno straniero extracomunitario o per rinnovare il relativo permesso di soggiorno, infatti, i nuovi adempimenti, che andremo a elencare qui sotto, prevedono la seguente documentazione:
- certificato di stato di famiglia dello straniero, rilasciato dal comune di residenza in carta semplice, per uso lavoro;
- per quanto riguarda l’alloggio:
- se lo straniero è proprietario è necessaria una copia dell’atto notarile dell’acquisto dell’immobile, se invece è in affitto occorre una copia del contratto di locazione, se è ospite presso terzi è necessaria una dichiarazione di ospitalità dell’ospitante, corredata dei documenti di cui sopra;
- se lo straniero è ospite in un albergo o una casa di accoglienza occorre una dichiarazione del responsabile o del titolare della struttura, in cui si dichiara che lo straniero ha a disposizione una camera o altro.
- lo straniero deve fornire al datore di lavoro l’attestazione della capacità alloggiativa, dopo averla richiesta al comune di residenza (si segnala che per ottenere tale attestazione occorrono circa 15/20 giorni), nel frattempo può portare al datore di lavoro la ricevuta della richiesta di attestazione che, però, non è sufficiente per la regolarità del contratto di soggiorno; la legge prevede la sanzione penale di reclusione fino a due anni in caso di dichiarazioni false o mendaci e, nei casi più gravi (elusione delle disposizioni in materia di immigrazione clandestina) la reclusione da uno a cinque anni e la multa fino a € 15.000,00 per persona;
- permesso di soggiorno per lavoro subordinato in originale;
- fotocopia del passaporto;
- codice fiscale del lavoratore.
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