Il Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC) è finalizzato al controllo del lavoro sommerso soprattutto nel settore dell’edilizia e degli appalti.
Attesta la regolarità degli adempimenti contributivi svolti delle imprese richiedenti nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali nonché delle casse edili.
Con circolare congiunta INPS (n. 92 del 26.07.2005) INAIL (n. 38 del 25.07.2005) approvata dal Ministero del lavoro, vengono dettate le disposizioni per il rilascio del DURC.
Per il dettaglio della procedura di rilascio si rimanda pertanto alla circolare citata. In questa sede ne riepiloghiamo brevemente gli aspetti principali.
Occorre innanzitutto precisare, ancora una volta, che la disciplina potrà essere operativa solo nel momento in cui gli enti coinvolti disporranno delle strutture informatiche necessarie al collegamento in rete e quando gli sportelli unici saranno effettivamente funzionanti presso le casse edili.
Ambito di applicazione
Il DURC è richiesto:
1. per la partecipazione ad appalti di lavori pubblici, appalto di forniture, di servizi e gestione di servizi pubblici in convenzione o concessione;
2. per il rilascio dell’attestazione da parte delle Soa (società autorizzate alla certificazione di particolari requisiti richiesti ai soggetti partecipanti a lavori pubblici superiori ad una certa entità) dell’iscrizione all’albo dei fornitori nonché in tutti i casi in cui sia necessario ai fini dell’assegnazione di agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni;
3. nei lavori di edilizia privata per il rilascio della concessione edilizia o per la denuncia d’inizio attività.
Soggetti richiedenti
Richiedente il DURC è l’impresa anche per il tramite dei consulenti del lavoro o delle associazioni di categoria.
Possono richiedere il DURC anche le Pubbliche amministrazioni appaltanti, gli enti privati a rilevanza pubblica appaltanti e le Soa.
Modalità di richiesta
Per la richiesta del DURC è stato elaborato un modello unificato che sarà disponibile on-line anche per la presentazione telematica o in forma cartacea presso gli enti interessati.
La richiesta per via telematica potrà essere inoltrata:
· al portale www.sportellounicoprevidenziale.it;
· al portale INAIL www.inail.it;
· al portale INPS www.inps.it;
· al portale della cassa edile in corso di realizzazione.
La presentazione su modello cartaceo potrà avvenire solo alle casse edili.
Rilascio del DURC
Il DURC è rilasciato dalla cassa edile competente per territorio.
INPS e INAIL dovranno notificare alla cassa edile eventuali irregolarità contributive a carico dell’impresa richiedente entro 30 giorni dalla data di protocollazione della richiesta, trascorsi i quali scatta il silenzio assenso e la cassa edile considererà la ditta in regola con gli adempimenti contributivi.
A questo punto la cassa edile emetterà il DURC che, per i lavori privati in edilizia, avrà validità di un mese dalla data di rilascio, inviandone un originale alla ditta.
Nel caso in cui la richiesta sia stata inoltrata da un intermediario, questi sarà destinatario dell’originale mentre una copia della dichiarazione verrà comunque inviata alla ditta.
La circolare precisa che il DURC non ha valore liberatorio per la ditta riguardo ad eventuali inadempimenti che dovessero emergere successivamente al rilascio della certificazione.
Per l’INAIL il modello di richiesta del DURC potrà essere utilizzato anche per effettuare contestualmente la denuncia di nuovo lavoro.