Come ogni anno, con l’erogazione delle retribuzioni nel corso del mese di luglio, i datori di lavoro dovranno procedere ai conguagli delle imposte a debito o a credito dei dipendenti, così come risulta dai modelli 730-4 pervenuti dai CAF o elaborati direttamente dai datori di lavoro che hanno prestato assistenza fiscale diretta.
L’Agenzia delle entrate ha fornito le istruzioni necessarie con circolare n. 12 del 1 aprile 2005.
Anche quest’anno il termine di consegna dei 730 da parte di dipendenti ai CAF è fissato al 15 giugno e, conseguentemente, i CAF possono consegnare i 730-4 ai sostituti d’imposta entro il 30 giugno.
I datori di lavoro, all’atto della ricezione del modello 730-4 da parte dei CAF, dovranno annotare la data di ricezione e trasmetterne tempestivamente copia al proprio consulente del lavoro per gli adempimenti del caso, e al CAF per ricevuta, entro 15 giorni.
Si sottolinea che, nel caso in cui il CAF trasmetta tardivamente il modello 730-4 al sostituto di imposta e questi non sia di conseguenza in grado di procedere alle operazioni di conguaglio nel mese di luglio, l’amministrazione finanziaria procederà all’addebito della sanzione per tardivo versamento della eventuale imposta a debito, a carico del responsabile del ritardo.
Per tale motivo è assolutamente importante indicare la data di ricevimento del modello 730-4 che sarà poi riportata nel modello 770 con il quale il sostituto di imposta dichiara annualmente i compensi corrisposti e le relative ritenute operate.
Gli importi risultanti dai modelli 730-4 vanno trattenuti/rimborsati indipendentemente dalla loro entità anche minima.
Conguaglio a debito del lavoratore
L’imposta deve essere trattenuta nel mese di luglio e versata nel successivo mese di agosto.
Nel caso in cui la retribuzione del lavoratore sia insufficiente a coprire il debito, la parte eccedente sarà trattenuta nei mesi successivi.
In questo caso il datore di lavoro dovrà addebitare gli interessi al tasso dello 0,40% mensile da versare in aggiunta al tributo cui si riferisce senza procedere ad autonoma indicazione nel modello F24; le operazioni si devono concludere con il versamento da effettuare nel mese di dicembre.
Nel caso in cui le retribuzioni erogate entro la fine dell’anno non fossero sufficienti, il datore di lavoro ne darà comunicazione al lavoratore entro il mese di dicembre; quest’ultimo dovrà provvedere al versamento del residuo debito, maggiorato degli interessi, nel mese di gennaio 2006.
Nel caso in cui dal 730-4 si rilevi che il lavoratore ha optato per il pagamento rateale, il datore di lavoro procederà anche all’addebito degli interessi nella misura dello 0,5% mensile sulle rate successive alla prima.
Conguaglio a credito del lavoratore
Anche in questo caso le imposte dovranno essere restituite con le retribuzioni corrisposte nel mese di luglio.
Il datore di lavoro compenserà il credito di IRPEF/IRE e/o di addizionali rimborsato, mediante una corrispondente riduzione delle ritenute, anche appartenenti a codici diversi, operate sui compensi complessivamente corrisposti nel mese di luglio (si ritiene che non sia possibile utilizzare, per il rimborso, le imposte a debito scaturenti dai modelli 730).
Nel caso in cui il monte ritenute complessivamente operate nel mese non fosse sufficiente a coprire i rimborsi, il datore di lavoro restituirà i crediti a ciascun lavoratore proporzionando il credito di ciascuno al totale delle ritenute operate nel mese.
Nel caso in cui il sostituto, per l’esiguità delle ritenute operate sui compensi correnti, non fosse in grado di rimborsare tutto il credito spettante al lavoratore, dovrà darne comunicazione all’interessato e indicare anche il residuo credito nel modello CUD, al fine di consentire al lavoratore di far valere il credito nella successiva dichiarazione.
Nello specchietto che segue, riportiamo i codici tributo da utilizzare per il versamento delle somme derivanti dai conguagli con l’anno di riferimento da indicare nel modello F24.
CODICE | DESCRIZIONE | ANNO DI RIFERIMENTO |
4731 | IRPEF/IRE a saldo | 2004 |
4730 | IRPEF/IRE in acconto | 2004 |
4201 | Acc. 20% sui redditi a tassazione separata | 2004 |
3803 | Addizionale regionale IRPEF/IRE a saldo | 2004 |
3818 | Addizionale comunale IRPEF/IRE a saldo | 2004 |
1668 | Interessi di rateazione per l’IRPEF/IRE | |
3805 | Interessi di rateazione per addiz.le regionale | |
3804 | Interessi di rateazione per addiz.le comunale | 2004 |
Nel caso di pagamento rateale, nell’apposita colonna del modello F24 andrà indicato il numero corrispondente alla rata versata ed il numero di rate complessivo.
A tale proposito si precisa che l’ultima rata dovrà essere addebitata nel corso del mese di novembre e versata entro il 16 dicembre.
Può verificarsi il caso in cui, in una stessa ditta, ci siano più lavoratori con assistenza fiscale e diversi piani di rateazione.
In tal caso il sostituto potrà optare per un’unica indicazione cumulativa dei tributi trattenuti, indicando nel campo rateazioni “0101”, oppure per l’indicazione dei tributi trattenuti raggruppati per tipi omogenei di rateazione. Nel primo caso i codici 1668, 3805, 3804, 4201 non richiedono l’indicazione del numero di rate.
Collaborazioni coordinate e continuative
Come per i dipendenti le imposte a debito andranno saldate a partire dal mese di luglio ed entro il mese di dicembre.
I versamenti andranno effettuati utilizzando i codici tributo riportati nella precedente tabella.
Nel caso in cui nel mese non vengano corrisposti compensi, o questi non siano sufficienti a coprire il debito, il committente dovrà darne comunicazione al collaboratore il quale potrà scegliere se versare autonomamente il saldo o farsi addebitare l’importo in occasione dell’erogazione dei successivi compensi.
In quest’ultimo caso verranno addebitati gli interessi dello 0,40% mensile (0,50% in caso di rateazione).
Se a dicembre non è stato possibile concludere le operazioni, se ne darà comunicazione all’interessato il quale provvederà a versare il saldo autonomamente a gennaio.
Il recupero delle somme a credito rimborsate andrà effettuato compensandolo con le ritenute operate su tutti i compensi corrisposti nel mese, anche di natura diversa.
Casi particolari
Nell’ipotesi in cui il rapporto di lavoro cessi prima che le operazioni di conguaglio da 730 siano ultimate, il sostituto d’imposta non dovrà procedere all’addebito degli ulteriori importi dovuti dal dipendente ma dovrà comunicarli a quest’ultimo il quale dovrà provvedere autonomamente al versamento.
Nell’ipotesi sopra esposta il datore di lavoro dovrà esaurire le operazioni di conguaglio solo per gli importi a credito del lavoratore.
A fronte della eventuale sospensione del rapporto di lavoro il sostituto dovrà valutare se, in presenza di un 730 a debito, potrà concludere le operazioni di conguaglio prima della fine dell’anno.
In caso affermativo dovrà chiedere al lavoratore se intende versare autonomamente le imposte a debito o se dovrà concludere le operazioni di conguaglio addebitando gli interessi dello 0,40% sulle quote trattenute successivamente.
In caso negativo comunicherà i dati al lavoratore che verserà gli importi autonomamente.
A fronte di importi a credito le operazioni di conguaglio potranno procedere normalmente.
Nel caso di decesso del lavoratore il datore di lavoro dovrà sospendere le operazioni di conguaglio dando comunicazione agli eredi degli importi a debito o a credito ancora sospesi al momento del decesso.
Modelli integrativi e rettificativi
Nell’ipotesi in cui il CAF debba per qualsiasi motivo rettificare la dichiarazione dovrà inviare un modello 730-4 al sostituto d’imposta per comunicare le differenze a debito o a credito del lavoratore.
In questo caso occorre precisare che:
- il modello 730 integrativo contiene unicamente l’indicazione di maggiori importi a credito del contribuente rispetto a quelli originariamente comunicati con il primo modello 730-4;
- il modello 730 rettificativo consiste nella riliquidazione delle imposte e, pertanto, contiene il totale delle imposte a debito o a credito ricalcolate; in questo caso il sostituto d’imposta dovrà determinare le differenze a debito o a credito con quanto rilevato nel primo modello 730-4 ricevuto.