Home
  Lo Studio
  I Professionisti
  I Servizi
  Come Raggiungerci
  Circolari
  Bacheca
  Modulistica
  Newsletter
  Link
 

Contatti

 

STUDIO ASSOCIATO PERUZZI TRIGGIANI DANI
Via Giuntini, 50/n
50053 Empoli (FI)
Tel. 0571 994128

 
 
CIRCOLARE BIMESTRALE N. 5 DEL 04/07/2005

SOMMARIO
- CIRCOLARE BIMESTRALE N. 5 DEL 04/07/2005
- IL RAPPORTO DI LAVORO CON CITTADINI EXTRACOMUNITARI
- ASSISTENZA FISCALE
- OBBLIGO SCOLASTICO ED ETA’ DI AMMISSIONE AL LAVORO
- ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE
- CORRESPONSIONE DELL’ANF AL CONIUGE
- DEDUZIONI PER FAMILIARI A CARICO
- SGRAVI CONTRIBUTIVI E ISCRIZIONE AGLI ENTI BILATERALI
- MINIMALI E MASSIMALI DI RETRIBUZIONE IMPONIBILE AI FINI INAIL
- FERIE NON GODUTE E OBBLIGAZIONE CONTRIBUTIVA
- PACCHETTO COMPETITIVITA’
- INCOSTITUZIONALE LA SANZIONE CONTRO IL LAVORO SOMMERSO
- FONDO DI FORMAZIONE CONTINUA
- LA GIURISPRUDENZA
- SCADENZARIO LAVORO: LUGLIO 2005 AGOSTO 2005 PRIMI GIORNI SETTEMBRE 2005
 

CIRCOLARE BIMESTRALE N. 5 DEL 04/07/2005


Clicca sul logo qui sopra per scaricare la circolare nel formato Pdf

IL RAPPORTO DI LAVORO CON CITTADINI EXTRACOMUNITARI

Richiamiamo l’attenzione sull’articolo di pari argomento pubblicato sulla precedente circolare Bimestrale n. 4 del 2005, per segnalare l’emanazione della circolare n. 3 del 30 maggio 2005 con la quale il Ministero dell’Interno fornisce i nuovi modelli da compilare per la sottoscrizione del contratto di soggiorno da inviare allo Sportello Unico istituito presso le Prefetture di ciascuna provincia.

In particolare richiamiamo l’attenzione sul modello:

“Q”, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno con cittadino straniero già in possesso del permesso di soggiorno a fronte di una nuova assunzione;

“R”, per l’integrazione del contratto di lavoro già in corso con cittadino straniero.

La modifica più significativa riguarda la rimozione dell’impegno, richiesto al datore di lavoro nella precedente modulistica di garantire sistemazione alloggiativa al lavoratore, ora sostituito con la dichiarazione della sussistenza di una certa sistemazione alloggiativa.

La circolare precisa che, in caso di rinnovo del permesso di soggiorno, il cittadino straniero dovrà allegare alla richiesta di rinnovo, copia del contratto di soggiorno e della ricevuta della raccomandata con la quale è stato spedito allo Sportello Unico.

In attesa che vengano istituiti gli Sportelli Unici presso le rispettive Prefetture, è possibile riscontrare prassi diverse per ogni provincia.

Si ritiene pertanto opportuno continuare a verificare presso le Questure e presso le Prefetture le modalità di volta in volta in atto per il regolare espletamento delle pratiche.

La modulistica completa da utilizzare per le varie ipotesi di ingresso di lavoratori è reperibile sui siti: www.interno.it e www.welfare.gov.it.

ASSISTENZA FISCALE

Come ogni anno, con l’erogazione delle retribuzioni nel corso del mese di luglio, i datori di lavoro dovranno procedere ai conguagli delle imposte a debito o a credito dei dipendenti, così come risulta dai modelli 730-4 pervenuti dai CAF o elaborati direttamente dai datori di lavoro che hanno prestato assistenza fiscale diretta.

L’Agenzia delle entrate ha fornito le istruzioni necessarie con circolare n. 12 del 1 aprile 2005.

Anche quest’anno il termine di consegna dei 730 da parte di dipendenti ai CAF è fissato al 15 giugno e, conseguentemente, i CAF possono consegnare i 730-4 ai sostituti d’imposta entro il 30 giugno.

I datori di lavoro, all’atto della ricezione del modello 730-4 da parte dei CAF, dovranno annotare la data di ricezione e trasmetterne tempestivamente copia al proprio consulente del lavoro per gli adempimenti del caso, e al CAF per ricevuta, entro 15 giorni.

Si sottolinea che, nel caso in cui il CAF trasmetta tardivamente il modello 730-4 al sostituto di imposta e questi non sia di conseguenza in grado di procedere alle operazioni di conguaglio nel mese di luglio, l’amministrazione finanziaria procederà all’addebito della sanzione per tardivo versamento della eventuale imposta a debito, a carico del responsabile del ritardo.

Per tale motivo è assolutamente importante indicare la data di ricevimento del modello 730-4 che sarà poi riportata nel modello 770 con il quale il sostituto di imposta dichiara annualmente i compensi corrisposti e le relative ritenute operate.

Gli importi risultanti dai modelli 730-4 vanno trattenuti/rimborsati indipendentemente dalla loro entità anche minima.

Conguaglio a debito del lavoratore

L’imposta deve essere trattenuta nel mese di luglio e versata nel successivo mese di agosto.

Nel caso in cui la retribuzione del lavoratore sia insufficiente a coprire il debito, la parte eccedente sarà trattenuta nei mesi successivi.

In questo caso il datore di lavoro dovrà addebitare gli interessi al tasso dello 0,40% mensile da versare in aggiunta al tributo cui si riferisce senza procedere ad autonoma indicazione nel modello F24; le operazioni si devono concludere con il versamento da effettuare nel mese di dicembre.

Nel caso in cui le retribuzioni erogate entro la fine dell’anno non fossero sufficienti, il datore di lavoro ne darà comunicazione al lavoratore entro il mese di dicembre; quest’ultimo dovrà provvedere al versamento del residuo debito, maggiorato degli interessi, nel mese di gennaio 2006.

Nel caso in cui dal 730-4 si rilevi che il lavoratore ha optato per il pagamento rateale, il datore di lavoro procederà anche all’addebito degli interessi nella misura dello 0,5% mensile sulle rate successive alla prima.

Conguaglio a credito del lavoratore

Anche in questo caso le imposte dovranno essere restituite con le retribuzioni corrisposte nel mese di luglio.

Il datore di lavoro compenserà il credito di IRPEF/IRE e/o di addizionali rimborsato, mediante una corrispondente riduzione delle ritenute, anche appartenenti a codici diversi, operate sui compensi complessivamente corrisposti nel mese di luglio (si ritiene che non sia possibile utilizzare, per il rimborso, le imposte a debito scaturenti dai modelli 730).

Nel caso in cui il monte ritenute complessivamente operate nel mese non fosse sufficiente a coprire i rimborsi, il datore di lavoro restituirà i crediti a ciascun lavoratore proporzionando il credito di ciascuno al totale delle ritenute operate nel mese.

Nel caso in cui il sostituto, per l’esiguità delle ritenute operate sui compensi correnti, non fosse in grado di rimborsare tutto il credito spettante al lavoratore, dovrà darne comunicazione all’interessato e indicare anche il residuo credito nel modello CUD, al fine di consentire al lavoratore di far valere il credito nella successiva dichiarazione.

Nello specchietto che segue, riportiamo i codici tributo da utilizzare per il versamento delle somme derivanti dai conguagli con l’anno di riferimento da indicare nel modello F24.

CODICE

DESCRIZIONE

ANNO DI RIFERIMENTO

4731

IRPEF/IRE a saldo

2004

4730

IRPEF/IRE in acconto

2004

4201

Acc. 20% sui redditi a tassazione separata

2004

3803

Addizionale regionale IRPEF/IRE a saldo

2004

3818

Addizionale comunale IRPEF/IRE a saldo

2004

1668

Interessi di rateazione per l’IRPEF/IRE

 

3805

Interessi di rateazione per addiz.le regionale

 

3804

Interessi di rateazione per addiz.le comunale

2004

 

Nel caso di pagamento rateale, nell’apposita colonna del modello F24 andrà indicato il numero corrispondente alla rata versata ed il numero di rate complessivo.

A tale proposito si precisa che l’ultima rata dovrà essere addebitata nel corso del mese di novembre e versata entro il 16 dicembre.

Può verificarsi il caso in cui, in una stessa ditta, ci siano più lavoratori con assistenza fiscale e diversi piani di rateazione.

In tal caso il sostituto potrà optare per un’unica indicazione cumulativa dei tributi trattenuti, indicando nel campo rateazioni “0101”, oppure per l’indicazione dei tributi trattenuti raggruppati per tipi omogenei di rateazione. Nel primo caso i codici 1668, 3805, 3804, 4201 non richiedono l’indicazione del numero di rate.

Collaborazioni coordinate e continuative

Come per i dipendenti le imposte a debito andranno saldate a partire dal mese di luglio ed entro il mese di dicembre.

I versamenti andranno effettuati utilizzando i codici tributo riportati nella precedente tabella.

Nel caso in cui nel mese non vengano corrisposti compensi, o questi non siano sufficienti a coprire il debito, il committente dovrà darne comunicazione al collaboratore il quale potrà scegliere se versare autonomamente il saldo o farsi addebitare l’importo in occasione dell’erogazione dei successivi compensi.

In quest’ultimo caso verranno addebitati gli interessi dello 0,40% mensile (0,50% in caso di rateazione).

Se a dicembre non è stato possibile concludere le operazioni, se ne darà comunicazione all’interessato il quale provvederà a versare il saldo autonomamente a gennaio.

Il recupero delle somme a credito rimborsate andrà effettuato compensandolo con le ritenute operate su tutti i compensi corrisposti nel mese, anche di natura diversa.

Casi particolari

Nell’ipotesi in cui il rapporto di lavoro cessi prima che le operazioni di conguaglio da 730 siano ultimate, il sostituto d’imposta non dovrà procedere all’addebito degli ulteriori importi dovuti dal dipendente ma dovrà comunicarli a quest’ultimo il quale dovrà provvedere autonomamente al versamento.

Nell’ipotesi sopra esposta il datore di lavoro dovrà esaurire le operazioni di conguaglio solo per gli importi a credito del lavoratore.

A fronte della eventuale sospensione del rapporto di lavoro il sostituto dovrà valutare se, in presenza di un 730 a debito, potrà concludere le operazioni di conguaglio prima della fine dell’anno.

In caso affermativo dovrà chiedere al lavoratore se intende versare autonomamente le imposte a debito o se dovrà concludere le operazioni di conguaglio addebitando gli interessi dello 0,40% sulle quote trattenute successivamente.

In caso negativo comunicherà i dati al lavoratore che verserà gli importi autonomamente.

A fronte di importi a credito le operazioni di conguaglio potranno procedere normalmente.

Nel caso di decesso del lavoratore il datore di lavoro dovrà sospendere le operazioni di conguaglio dando comunicazione agli eredi degli importi a debito o a credito ancora sospesi al momento del decesso.

Modelli integrativi e rettificativi

Nell’ipotesi in cui il CAF debba per qualsiasi motivo rettificare la dichiarazione dovrà inviare un modello 730-4 al sostituto d’imposta per comunicare le differenze a debito o a credito del lavoratore.

In questo caso occorre precisare che:

- il modello 730 integrativo contiene unicamente l’indicazione di maggiori importi a credito del contribuente rispetto a quelli originariamente comunicati con il primo modello 730-4;

- il modello 730 rettificativo consiste nella riliquidazione delle imposte e, pertanto, contiene il totale delle imposte a debito o a credito ricalcolate; in questo caso il sostituto d’imposta dovrà determinare le differenze a debito o a credito con quanto rilevato nel primo modello 730-4 ricevuto.

OBBLIGO SCOLASTICO ED ETA’ DI AMMISSIONE AL LAVORO

Il riordino dei cicli scolastici ha modificato, come noto, i requisiti minimi per l’ammissione al lavoro.

Poiché la riforma del sistema scolastico non ha ancora trovato piena attuazione, riteniamo utile riassumere brevemente gli aspetti che hanno rilevanza ai fini della costituzione del rapporto di lavoro.

Il requisito minimo di ammissione al lavoro è sottoposto ad un duplice limite:

1. età non inferiore a 15 anni;

2. assolvimento dell’obbligo scolastico che attualmente è ritornato ad essere di 8 anni.

 

Va precisato però che, terminato l’obbligo scolastico, il minore è soggetto al diritto dovere di istruzione e formazione fino, quindi, al compimento del 18° anno di età.

La riforma che, precisiamo, non è ancora del tutto operativa, prevede quindi che l’adolescente prosegua la formazione:

a) con l’accesso al sistema dei licei della durata di 5 anni;

b) con l’iscrizione ad una istituzione di istruzione e formazione professionale di durata almeno triennale che, al termine del percorso, gli riconoscerà una qualifica professionale.

c) Il diritto dovere di istruzione formazione può essere adempiuto anche con il sistema dell’alternanza scuola lavoro o semplicemente con il contratto di apprendistato.

 

Poiché mancano ancora alcuni decreti attuativi per l’entrata a regime dell’intero sistema, ad oggi i soli limiti previsti per l’ammissione al lavoro sono quelli riportati ai precedenti punti 1) e 2).

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

Dal 1 luglio 2005, cambiano i parametri per la corresponsione dell’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) che resteranno in vigore fino al 30 giugno 2006.

I lavoratori dovranno pertanto consegnare al datore di lavoro il modello ANF/DIP con l’indicazione della composizione del proprio nucleo familiare ed il relativo reddito complessivamente percepito nel 2004.

Riproponiamo brevemente le condizioni ed i requisiti richiesti per la fruizione dell’assegno.

Composizione del nucleo familiare

• richiedente;

• coniuge del richiedente non legalmente ed effettivamente separato;

• figli ed equiparati minori di età e non coniugati;

• figli ed equiparati maggiorenni che, a causa di difetto fisico o mentale, si trovano nell’impossibilità assoluta e permanente di dedicarsi ad un proficuo lavoro;

• fratelli, sorelle, nipoti minori e non coniugati, ovvero senza limiti di età qualora siano inabili, e solo se sono orfani di entrambi i genitori e non sono titolari di pensione ai superstiti.

 

La circ. INPS n. 40/1997 prevedeva che la situazione familiare potesse essere comprovata solo dallo stato di famiglia che ha validità quinquennale. Tuttavia l’istituto, interpellato per le vie brevi, ammette anche l’autocertificazione ovviamente delle sole situazioni che trovano riscontro nell’anagrafe italiana.

Il modello ANF/DIP dovrà essere restituito al datore di lavoro entro il mese di luglio.

In assenza della documentazione il datore di lavoro non potrà dar luogo alla liquidazione dell’assegno.

L’assegno viene determinato rapportando il numero dei componenti il nucleo familiare al reddito da questo conseguito nell’anno 2004.

I redditi interessati (rilevabili da: mod. 730/2005 - Unico 2005 - mod. Cud 2005 - altra documentazione) sono i seguenti:

reddito complessivo assoggettabile a IRPEF/IRE (al lordo degli o­neri deducibili e delle deduzioni), compresi i redditi a tassazione separata (ad esempio: arretrati anni precedenti, indennità sostitutiva del preavviso, incentivo all'esodo, ecc.). 

Il reddito dell'abitazione principale deve essere considerato al lordo della deduzione prevista dalla legislazione tributaria (cfr. Inps, messaggio 28 giugno 1994, n. 13065); 

redditi di qualsiasi natura compresi, se superiori a euro 1.032,91 (limite annuo riferito all'intero nucleo familiare e non ai singoli componenti al lordo delle ritenute fiscali), quelli esenti da imposta e quelli soggetti alla ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva.

 

Si ricorda che il diritto all’assegno presuppone che il reddito del nucleo familiare sia composto, almeno per il 70%, da reddito da lavoro dipendente (compreso il corrispettivo di eventuali collaborazioni coordinate e continuative).

Il lavoratore è tenuto a comunicare al datore di lavoro eventuali variazioni alla composizione del nucleo familiare che dovessero intervenire successivamente al 1 luglio 2005.

CORRESPONSIONE DELL’ANF AL CONIUGE

La legge finanziaria 2005, ha previsto la possibilità che l’Assegno per il Nucleo Familiare “ANF” venga corrisposto, su richiesta dell’interessato, al coniuge del lavoratore avente diritto.

Il decreto ministeriale 4 aprile 2005 ha dato attuazione a tale disposizione ed ora l’INPS ha emanato la circolare n. 77 del 16 giugno fornendo le istruzioni operative e pubblicando il modello per la richiesta.

Soggetto legittimato ad avanzare tale richiesta è Il coniuge che non sia titolare di un rapporto di lavoro, di pensione o di altro trattamento che gli dia titolo di percepire autonomamente l’ANF.

A tale proposito si ricorda che la disciplina dell’ANF è stata estesa anche ai titolari di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto pertanto, anche i coniugi di soggetti titolari di tali forma di collaborazione iscritti alla gestione separata dell’INPS, rientrano tra coloro che possono richiedere la corresponsione diretta del trattamento in questione.

Si precisa che la nuova disciplina riguarda solo il soggetto destinatario dell’ANF e, quindi, rimane invariata la disciplina che regola la spettanza e la determinazione dell’ammontare dell’assegno.

I coniugi interessati dovranno avanzare esplicita richiesta al soggetto che eroga lo stipendio/compenso/pensione/ecc. con nota da apporre sul modello di richiesta dell’ANF/DIP.

In attesa dell’adeguamento grafico di tali moduli, l’INPS ha istituito un modello aggiuntivo denominato ANF/DIP/559 che il richiedente potrà compilare ed inviare al datore di lavoro anche separatamente dal modello ANF/DIP compilato dal coniuge titolare del rapporto di lavoro.

I nuovi modelli sono disponibili sul sito www.inps.it.

I datori di lavoro, in seguito alle eventuali domande ricevute, erogheranno l’ANF al coniuge richiedente secondo le modalità indicate (assegno circolare, bonifico, ecc) a partire dal mese successivo a quello in cui riceve la richiesta.

Occorre precisare che, eventuali importi in eccesso erroneamente erogati al coniuge in seguito a mancata notifica di variazioni da parte del lavoratore, saranno recuperati dallo stipendio o dalla pensione/prestazione INPS erogata.

In presenza di sentenze di affidamento di minori, la circolare dell’INPS ricorda che il coniuge affidatario rimane l’unico soggetto legittimato alla percezione dell’ANF. 

Pertanto il genitore non affidatario non potrà avvalersi della nuova procedura.

DEDUZIONI PER FAMILIARI A CARICO

Con circolare n. 31 del 6 giugno 2005, l’Agenzia delle entrate ha fornito interessanti precisazioni in merito all’applicazione delle deduzioni per familiari a carico (no tax family area).

Si tratta delle deduzioni che, con effetto dal 2005, hanno sostituito le vecchie detrazioni di imposta per familiari a carico.

L’agenzia delle entrate ricorda che, così come le detrazioni di imposta per familiari a carico, anche le deduzioni per familiari a carico non possono essere riconosciute alle persone non residenti in Italia.

A tal fine ricordiamo che, ai fini fiscali, si definiscono residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo di imposta, hanno uno dei seguenti requisiti:

 risultano iscritte nelle anagrafi della popolazione residente nello Stato anche se hanno soggiornato per gran parte del periodo di imposta all’estero;

 non sono iscritte all’anagrafe ma hanno il domicilio nello Stato, cioè hanno stabilito la sede principale dei loro affari ed interessi, anche morali e sociali, nello Stato secondo quanto previsto dall’art. 43 c.c.;

 non sono iscritte nelle anagrafi ma hanno la residenza nello Stato nel senso che hanno in Italia la loro dimora abituale cioè il luogo nel quale normalmente si trovano.

 

Pertanto, ai soggetti non residenti in Italia nel senso sopra definito, verranno riconosciute le sole deduzioni spettanti per assicurare la progressività dell’imposta i cui valori teorici, per i lavoratori dipendenti, ammontano e Euro 3.000,00 più 4.500,00 annui.

Inoltre, precisa la circolare, dall’analisi delle disposizioni che regolano l’applicazione della no tax family area, risulta che tale deduzione abbatte anche l’imponibile ai fini della determinazione delle addizionali regionale e comunale.

Pertanto, ai fini della determinazione dell’IRE (ex IRPEF/IRE), si dovrà prendere a base il reddito al netto della no tax area e della no tax family area.

Ai fini della determinazione delle addizionali regionale e comunale, contrariamente alle indicazioni conosciute fino ad oggi in forza delle quali la base di calcolo era pari al reddito al lordo di tutte le deduzioni, a partire dai redditi prodotti nel 2005, si terrà conto del reddito al netto delle deduzioni per familiari a carico (no tax family area). 

Questo comporterà, in occasione della cessazione del rapporto di lavoro o dei conguagli di fine anno, una minore base imponibile e, quindi, minori addizionali.

Si ritiene che le addizionali determinate dai sostituti d’imposta dal 1 gennaio 2005 ad oggi, in occasione dell’eventuale risoluzione del rapporto di lavoro in base alle precedenti istruzioni, non debbano essere ricalcolate.

Sarà il contribuente a far valere i minori importi in sede di denuncia dei redditi che, quasi sicuramente, dovrà comunque presentare.

SGRAVI CONTRIBUTIVI E ISCRIZIONE AGLI ENTI BILATERALI

L’articolo 10 della L. n. 30 del 2003 ha stabilito quanto segue:

"Art. 3. - (Benefici alle imprese artigiane, commerciali e del turismo) - 1. Per le imprese artigiane, commerciali e del turismo rientranti nella sfera di applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali e territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, il riconoscimento di benefici normativi e contributivi è subordinato all'integrale rispetto degli accordi e contratti citati, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale". 

L’interpretazione fornita dall’INPS estendeva l’obbligo di rispetto della contrattazione collettiva anche all’iscrizione e alla relativa contribuzione ad eventuali enti bilaterali ove costituiti; pertanto i datori di lavoro non iscritti agli enti bilaterali non avrebbero potuto fruire di benefici normativi e contributivi.

L’intervento del Ministero del lavoro, in linea con gli indirizzi giurisprudenziali, aveva chiarito che l’obbligo di rispetto della contrattazione collettiva non poteva estendersi anche alla disciplina riguardante gli enti bilaterali.

Ora l’INPS, con circolare n. 74 del 7 giugno 2005 si adegua a tale indirizzo affermando che le imprese artigiane, commerciali, del turismo e dei servizi, ai fini dell’utilizzo di benefici normativi e contributivi, sono tenute all’integrale rispetto della parte normativa ed economica dei contratti collettivi ma non anche della parte cosiddetta obbligatoria nella quale rientra anche la disciplina degli enti bilaterali.

MINIMALI E MASSIMALI DI RETRIBUZIONE IMPONIBILE AI FINI INAIL

Il Consiglio di Amministrazione dell’INAIL ha adottato la delibera n. 262 del 1 giugno 2005 con la quale ha aggiornato le retribuzioni convenzionali annue in base alle quali liquidare le rendite per inabilità permanente e ai superstiti.

Tale variazione comporta un adeguamento del minimale e massimale di retribuzione annua utile ai fini del calcolo delle suddette rendite.

Ricordiamo che tali valori sono presi a riferimento per la determinazione dei premi INAIL dovuti per:

• dirigenti – per i quali il premio INAIL va determinato sul massimale per la liquidazione delle rendite;

• lavoratori parasubordinati – per i quali il premio INAIL va determinato sui compensi effettivamente corrisposti nei rispetti del limite minimo e massimo di rendita annui.

 

Riportiamo i valori minimi e massimi di rendita valevoli per l’industria che decorrono dal 01.07.2005; per comodità indichiamo anche i valori in vigore fino al 30.06.2005.

 

IMPORTI VALIDI FINO AL 30.06.2005

IMPORTI VALIDI DAL 01.07.2005

MINIMALE

12.360,00

12.608,40

MASSIMALE

22.955,40

23.415,60

FERIE NON GODUTE E OBBLIGAZIONE CONTRIBUTIVA

Si ricorda che il 30 giugno 2005 è scaduto il termine ultimo entro il quale è ammessa la fruizione differita delle ferie maturate nel corso del 2003 e precedenti. 

Sul corrispettivo degli eventuali residui non goduti a tale data, in base alle disposizioni previdenziali vigenti, sono dovuti i contributi a carico ditta e dipendente da versare all’INPS entro il 16.08.2005.

Per i permessi e le ex festività l’obbligazione contributiva scade al termine ultimo di fruizione o di pagamento previsto dalla contrattazione collettiva.

In assenza di precise disposizioni in merito al termine ultimo di fruizione o di liquidazione di tali istituti, anche per permessi ed ex festività, per l’individuazione del momento impositivo ai fini contributivi, vale la disciplina prevista per le ferie.

Le disposizioni richiamate, contenute nelle citate circolari INPS, impongono un costante monitoraggio della situazione di ferie e permessi residui di ciascun dipendente.

Si ricorda inoltre che il D. Lgs n. 66 del 2003, modificato dal D. Lgs. n. 213/2004 che ha rivisto l’organizzazione dell’orario di lavoro, dispone che ogni lavoratore dipendente fruisca almeno di quattro settimane di ferie per ogni anno (salvo diverse più favorevoli disposizioni contenute nella contrattazione collettiva).

Almeno due di queste settimane devono essere obbligatoriamente fruite nell’anno di maturazione mentre le rimanenti possono essere fruite entro i 18 mesi successivi alla fine del periodo di maturazione.

In nessun caso è ammessa la rinuncia alle ferie e la loro liquidazione è consentita solo in occasione della risoluzione del rapporto di lavoro.

PACCHETTO COMPETITIVITA’

La L. n. 80/2005 ha convertito il D.L. n. 35/2005 comunemente denominato legge sulla competitività, che era entrato in vigore il 17 marzo 2005.

Riportiamo una breve sintesi delle disposizioni che interessano maggiormente il mondo del lavoro.

Trattamento di disoccupazione

A decorrere dal 17 marzo 2005 e fino al 31 dicembre 2006, la durata dell’indennità di disoccupazione ordinaria viene elevata a 7 mesi per i soggetti di età inferiore a 50 anni e a 10 mesi per quelli di età superiore a 50 anni.

Tale indennità verrà erogata nelle seguenti misure:

 50 per cento della retribuzione per i primi 6 mesi;

 40 per cento per i tre mesi successivi;

 30 per cento per i rimanenti mesi.

 

Durante tali periodi la contribuzione figurativa verrà riconosciuta per un massimo di 6 mesi per i soggetti di età inferiore ai 50 anni e per 9 mesi per i soggetti di età superiore ai 50 anni.

Deduzione IRAP

Il beneficio spetterà ai datori di lavoro che in ciascuno dei tre periodi di imposta successivi al 2004, incrementeranno il numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato, anche parziale, rispetto al numero di lavoratori della stessa tipologia mediamente occupati nell’esercizio precedente.

Al verificarsi di tale ipotesi, fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2008, potrà dedursi, dall’imponibile IRAP, il conseguente incremento del costo del lavoro nel limite massimo di Euro 20.000,00 per ogni lavoratore.

L’operatività di tale beneficio è subordinata ad approvazione da parte della Commissione europea.

Modifiche al D. Lgs. 276/2003 (legge Biagi) 

Apprendistato

Nel circolare Bimestrale n. 4 del 2005 avevamo riepilogato la disciplina dell’apprendistato.

Ora, il provvedimento in esame modifica l’accesso all’apprendistato professionalizzante consentendo alla contrattazione collettiva nazionale di regolare tale tipologia di contratto anche in assenza della prevista normativa regionale.

Contratto di lavoro a chiamata

Per una trattazione più completa di tale tipologia di contratto si rimanda al Circolare Bimestrale n. 3/2005.

Le modiche apportate consistono nella possibilità di stipulare contratti di lavoro a chiamata con qualsiasi soggetto di età inferiore a 25 anni o superiore a 45 (anche se pensionato) indipendentemente dallo stato di disoccupato, inoccupato, espulso dal mondo del lavoro.

Contratto di inserimento

Introdotto dal D. Lgs. n. 276/2003, consente la stipula di contratti a termine di durata non inferiore a 9 e non superiore a 18 mesi con particolari categorie di lavoratori che possono avere difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro (v. circolare Bimestrale n° 5  del 1 settembre 2004).

Ora, salvo diversa previsione contenuta nella contrattazione collettiva, la norma che consente, durante tale contratto, l’inquadramento del lavoratore fino a 2 livelli inferiori a quello disposto dal CCNL, è applicabile a tutti i lavoratori comprese anche le donne occupate in territori ad alta disoccupazione.

INCOSTITUZIONALE LA SANZIONE CONTRO IL LAVORO SOMMERSO

Con sentenza del 12 aprile 2005 la Corte Costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittimo il sistema sanzionatorio introdotto dalla l. n. 73/2002 art. 3 c. 3.

Tale disposizione, ricordiamo, prevedeva, oltre alle sanzioni preposte a tutela dall’ordinamento previdenziale,una sanzione amministrativa dal 200 al 400 per cento dell'importo del costo del lavoro calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali, per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione, per ciascun lavoratore irregolare.

In pratica, se al 31 dicembre di un determinato esercizio, gli organi di vigilanza avessero accertato la presenza di un lavoratore non registrato nei libri contabili della ditta, il datore di lavoro avrebbe dovuto pagare, oltre alle normali sanzioni, un’ulteriore sanzione amministrativa del valore da 2 a 4 volte il costo annuo di quel lavoratore, determinato in base al CCNL, indipendentemente dal periodo di reale utilizzo del lavoratore stesso.

Di fatto valeva la presunzione che il lavoratore fosse stato occupato dal 1° gennaio dell’anno oggetto della verifica ed è proprio questa presunzione che è stata dichiarata incostituzionale in quanto non consente al datore di lavoro di provare l’esatto periodo durante il quale ha eventualmente occupato il lavoratore in nero.

Ora si attendono gli sviluppi della questione per la ridefinizione delle modalità applicative della sanzione.

FONDO DI FORMAZIONE CONTINUA

Già da tempo i datori di lavoro hanno la possibilità, senza o­neri aggiuntivi, di destinare parte della contribuzione versata all’INPS, nella misura dello 0,30%, ai fondi di formazione continua.

Si tratta di organismi, costituiti dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori riconosciuti dal Ministero del Lavoro, che hanno il compito di promuovere, selezionare e monitorare i piani di formazione aziendale, territoriale, settoriale.

L’adesione è libera nel senso che chiunque può o meno aderire a qualsiasi fondo indipendentemente dall’adesione ad una associazione di categoria.

Con la circolare del 27 maggio 2005 n. 67, l’INPS precisa che, diversamente dal passato, è ora possibile manifestare la volontà di aderire al fondo indicandone la rispettiva sigla nel modello DM10 relativo al mese di ottobre da presentare entro il 30 novembre.

L’opzione vale, come al solito, a partire dal mese di gennaio dell’anno successivo.

Identiche formalità e tempistica vanno rispettate per l’eventuale disdetta.

LA GIURISPRUDENZA

CONTRATTO A PROGETTO

Sentenza Tribunale di Torino 5 aprile 2005

Si segnala la prima sentenza uscita in riferimento ai contratti a progetto che hanno sostituito le vecchie collaborazioni coordinate e continuative.

Il giudice ha stabilito che deve ritenersi fraudolento il contratto che riporti un progetto generico e sostanzialmente coincidente con l’oggetto sociale del committente.

Inoltre non può considerarsi lavoro a progetto quello effettivamente svolto con le modalità tipiche del lavoro subordinato.

LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO CONNESSO A RIDUZIONE DI PERSONALE E RIORGANIZZAZIONE

Sentenza Corte di Cassazione Sez. Lav. n. 3848 del 24 febbraio 2005

La giurisprudenza è ormai allineata nel riconoscere il pieno arbitrio del datore di lavoro rispetto alle scelte aziendali che, nell’ottica di una efficiente organizzazione dell’impresa, possa procedere alla riorganizzazione del lavoro anche attraverso riduzione di personale.

Nel caso specifico la Corte ha confermato il licenziamento intimato ad un lavoratore le cui funzioni, nel tempo, sono state ripartite tra i vertici societari ed un altro dipendente in vista di un futuro riassetto aziendale.

SCADENZARIO LAVORO: LUGLIO 2005 AGOSTO 2005 PRIMI GIORNI SETTEMBRE 2005