Nella circolare Bimestrale n°6 del 2004 abbiamo ripreso la trattazione del contratto di lavoro a chiamata in occasione dell’emanazione del D. Lgs. n. 251 del 2004 che ha modificato il D. Lgs. n. 276/2003 (Legge Biagi).
Con tale provvedimento sono state ampliate le possibilità di ricorso al contratto di lavoro a chiamata.
Ora il Ministero del Lavoro interviene con la circolare n. 4 del 2 febbraio 2005 fornendo alcuni chiarimenti.
In seguito a tali precisazioni possiamo ora concludere che il contratto di lavoro a chiamata può essere stipulato:
1. con giovani di età inferiore ai 25 anni disoccupati o inoccupati. A tale proposito la circolare precisa il significato da attribuire ad entrambi i termini. Disoccupato: soggetto privo di lavoro che sia immediatamente disponibile allo svolgimento e alla ricerca di un’attività lavorativa secondo le modalità definite dai servizi competenti. Inoccupato: giovane di età inferiore ai 25 anni che, senza aver svolto in precedenza alcuna attività lavorativa, sia alla ricerca di occupazione da più di 6 mesi.
2. con soggetti ultra quarantacinquenni, disoccupati (secondo la definizione data al punto precedente) espulsi dal ciclo produttivo in senso ampio (anche mediante incentivazione all’esodo) o iscritti alle liste di mobilità.
3. per le ipotesi previste dai contratti collettivi. In assenza delle previsioni contrattuali, il Ministero del lavoro ha individuato tali ipotesi aggiuntive nelle tipologie di lavoro previste dal R.D. n. 2657/1923. L’elencazione completa è stata riportata nella circolare n°6 del 2004, con la circolare richiamata il Ministero precisa che le attività indicate nella norma richiamata devono essere considerate come “parametro di riferimento oggettivo” senza dover rispettare le altre limitazioni previste dalla disposizione richiamata, a suo tempo emanata per individuare i lavori definiti “discontinui”.
4. per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno ai sensi dell'articolo 37 del D. lgs. n. 276/2003. Tali periodi sono ora stati così individuati: a) week end – periodo che va dal venerdì pomeriggio dopo le ore 13,00 fino alle 6,00 del lunedì mattina; b) vacanze natalizie – periodo che va dal 1 dicembre al 10 gennaio; c) vacanze pasquali – periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell’Angelo; d) ferie estive – i giorni compresi tra il 1 giugno e il 30 settembre.
Forma del contratto
Il contratto deve avere forma scritta e deve contenere le seguenti indicazioni:
a) durata e ipotesi oggettive e soggettive che legittimano il ricorso a tale contratto;
b) luogo e modalità della disponibilità eventualmente garantita dal lavoratore e del preavviso di chiamata che non può essere inferiore ad un giorno;
c) trattamento normativo ed economico spettante per la prestazione e, ove prevista, la relativa indennità di disponibilità;
d) indicazione delle forme e delle modalità (scritte o verbali) mediante le quali il datore di lavoro può richiedere la prestazione e le modalità di rilevazione della prestazione adottate in azienda;
e) tempi e modalità di pagamento della prestazione;
f) eventuali misure di sicurezza adottate.
L’indicazione di tali elementi può essere effettuata anche mediante rinvio alla contrattazione collettiva applicata, qualora la stessa abbia regolato quanto specificato nei punti precedenti.
Per espressa previsione delle norme che l’hanno istituito, il contratto di lavoro a chiamata può essere stipulato anche a tempo determinato al di fuori delle ipotesi previste dalla l. 368/2001.
La circolare precisa inoltre che la collocazione temporale della prestazione è assolutamente libera e viene lasciata all’autonomia contrattuale delle parti. Di conseguenza non trova applicazione la disciplina del lavoro a tempo parziale in quanto il lavoro intermittente rappresenta una particolare fattispecie contrattuale autonoma.
Adempimenti amministrativi
La circolare pone l’obbligo, a carico del datore di lavoro, di comunicare ai servizi per l’impiego l’avvenuta assunzione entro 5 giorni, precisando che tale adempimento scatta solo dal momento della sottoscrizione del contratto e non ogni volta che il lavoratore viene chiamato.
Anche tutti gli altri adempimenti (comunicazione all’INAIL, iscrizione a libro matricola e paga) saranno effettuati una solo volta al momento della costituzione del rapporto.
Resta a carico del datore di lavoro l’obbligo di informare annualmente le rappresentanze sindacali, ove presenti, circa l’andamento delle assunzioni con contratto di lavoro intermittente e le relative chiamate.
Cumulo con altri contratti di lavoro
La circolare non esclude la possibilità, per il lavoratore, si sottoscrivere più contratti di lavoro intermittente o anche di altra tipologia, con diversi datori di lavoro.
L’unico limite posto è la loro compatibilità in modo che non siano tra loro di ostacolo con i vari impegni assunti dal lavoratore.
Indennità di disponibilità
Qualora pattuita nel contratto individuale, va corrisposta a consuntivo alla fine del mese.
Per i contratti stipulati nelle ipotesi previste nel precedente punto 4., il diritto all’indennità matura per il periodo precedente e per quello successivo alla prestazione, solo nel caso di effettiva chiamata.
Inoltre, precisa la circolare, nel caso di malattia o di altro evento che renda impossibile rispondere alla chiamata, il lavoratore deve informare il datore di lavoro e, in questo caso, per il periodo di temporanea indisponibilità, non matura il diritto alla relativa indennità.
L’indennità in esame non è utile ai fini del calcolo del TFR e delle mensilità aggiuntive.
Trattamento economico, normativo, previdenziale
Per i periodi di attività il lavoratore deve ricevere un trattamento economico e normativo pari a quello spettante ad un soggetto di pari livello che svolga le stesse mansioni. Durante tale periodo matura tutti gli istituti contrattuali e di legge in proporzione alla prestazione effettivamente svolta.
Durante il periodo di disponibilità non è titolare di alcun diritto riconosciuto ai lavoratori subordinati né matura trattamento economico salvo, se pattuita, l’indennità di disponibilità.
Trattamento contributivo e fiscale
Il corrispettivo delle prestazioni così come la eventuale indennità di disponibilità sono reddito di lavoro subordinato e sono quindi soggette a contributi e ritenute come la normale retribuzione.
In ogni caso non c’è l’obbligo di rispettare il minimale contributivo.
La circolare del Ministero del lavoro rimanda a successive istruzione che saranno emanate dall’INPS e dall’Agenzia delle entrate, per particolari problemi legati rispettivamente alle prestazioni previdenziali ed alla corretta determinazione delle ritenute.