Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha emanato la circolare n. 9 del 18 marzo 2004 con le prime istruzioni relative al contratto di lavoro a tempo parziale successive alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n 276/2003.
Per quanto riguarda l’ambito di applicazione, il Ministero ribadisce che le norme contenute nel Decreto in questione non sono applicabili alla pubblica amministrazione.
La disciplina del rapporto a tempo parziale è invece ora integralmente applicabile al settore agricolo.
Viene confermata la possibilità di stipulare contratti a tempo parziale in tutte le ipotesi di contratto a termine nonché in caso di contratto di apprendistato e di contratto di inserimento.
Relativamente a queste due ultime ipotesi, la riduzione dell’orario di lavoro non deve essere tale da compromettere le finalità formative ovvero di adattamento delle competenze professionali previste da queste due forme di contratto.
Forma del contratto
Il contratto deve avere forma scritta ai fini della prova e deve contenere l’indicazione quantitativa della prestazione richiesta, nonché l’esatta collocazione temporale della stessa con riguardo al giorno/settimana/mese/anno, salvo quanto precisato a proposito delle clausole di tipo flessibile o di tipo elastico.
Si ricorda che non esiste più l’obbligo di notificare il contratto a tempo parziale alla Direzione provinciale del lavoro.
Lavoro supplementare
È il lavoro reso oltre l’orario concordato nel contratto individuale entro il limite orario previsto per il tempo pieno.
Il Ministero del lavoro ammette le prestazioni di lavoro supplementare sia per i contratti a tempo parziale di tipo orizzontale che per quelli di tipo verticale o misto a condizione che non si superi l’orario settimanale previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno.
I contratti collettivi dovranno regolare il lavoro supplementare mediante la previsione del numero massimo di ore effettuabili, delle relative causali nonché delle conseguenze derivanti dal superamento di tali limiti.
A questo proposito si sottolinea che è stata abrogata la disposizione che poneva a carico del datore di lavoro una maggiorazione del 50% della retribuzione per le prestazioni supplementari eccedenti i limiti previsti dalla contrattazione collettiva.
Del pari è stata abrogata la possibilità, da parte della contrattazione collettiva, di regolare il consolidamento del lavoro supplementare svolto in via non meramente occasionale. Tale principio consentiva al lavoratore di ottenere, a fronte di prestazioni supplementari continuative, il consolidamento dell’estensione dell’orario di lavoro ordinario, fino al riconoscimento del rapporto di lavoro a tempo pieno.
Laddove la contrattazione collettiva abbia regolato il ricorso al lavoro supplementare, tale prestazione non richiede il consenso del lavoratore.
Il rifiuto del lavoratore, pur assumendo in questo modo rilevanza disciplinare, non può configurare giusta causa di licenziamento.
In assenza di regolamentazione collettiva, il ricorso al lavoro supplementare è ammesso solo su base volontaria, con il solo limite rappresentato dall’orario di lavoro a tempo pieno. È quindi venuto meno l’obbligo di contenere il ricorso al lavoro supplementare entro il limite del 10% dell’orario di lavoro part-time concordato.
Non è richiesta una forma particolare per la manifestazione del consenso che può essere acquisito, in via preventiva, anche all’inizio del turno/settimana/mese o anche per fatti concludenti.
Il rifiuto opposto dal lavoratore a manifestare il proprio consenso alla prestazione supplementare, non può avere rilievo disciplinare.
I contratti collettivi possono prevedere una maggiorazione della retribuzione, che non è prevista dalla legge, per le prestazioni di lavoro supplementare. Possono inoltre prevedere che l’incidenza del lavoro supplementare sugli istituti retributivi indiretti e differiti, (13^, ferie, ecc.) possa essere riconosciuta mediane una maggiorazione della retribuzione oraria dovuta per tali prestazioni.
Le norme contenute nella contrattazione collettiva in vigore alla data del 23 ottobre 2003, che regolano il lavoro supplementare, si intendono abrogate qualora siano in contrasto con la nuova disciplina.
Lavoro straordinario
È ammesso nei rapporti a tempo parziale di tipo verticale o misto solo quando sia stato raggiunto il normale orario di lavoro previsto per il tempo pieno ed è regolato con le stesse norme che regolano il ricorso la lavoro straordinario per la generalità dei lavoratori a tempo pieno.
Clausole flessibili
Il datore di lavoro non può modificare unilateralmente la collocazione temporale della prestazione lavorativa. Le parti possono però stipulare un patto scritto che rimetta al datore di lavoro la possibilità di variare la collocazione oraria della prestazione. Tale pattuizione può essere contestuale o anche successiva alla costituzione del rapporto di lavoro.
La regolamentazione di tali clausole è demandata alla contrattazione collettiva. In ogni caso la variazione della collocazione dell’orario prevede un preavviso di almeno due giorni. Tale termine può essere modificato dalla contrattazione collettiva e/o individuale, ma non eliminato.
A fronte di prestazioni rese in regime di flessibilità, il lavoratore ha inoltre diritto a specifiche compensazioni, almeno in parte a carattere retributivo, la cui determinazione è demandata all’autonomia collettiva.
In assenza di previsione contrattuale le parti possono pattuire individualmente il ricorso alle clausole flessibili purchè ne regolino condizioni, modalità, forme e misura della compensazione.
In assenza di regolamentazione contenuta nel contratto collettivo applicato in azienda, il datore di lavoro può individuare ed applicare la normativa contenuta in altro contratto collettivo.
Il rifiuto del lavoratore a sottoscrivere clausole flessibili non configura giusta causa di licenziamento.
Si sottolinea inoltre che la disposizione ha abolito la regolamentazione del diritto di ripensamento che prevedeva la possibilità, per il lavoratore, di recedere dal patto di flessibilità.
Non integra l’ipotesi di clausola flessibile la norma contenuta nella contrattazione collettiva, richiamata nella contrattazione individuale, che, regolando la prestazione lavorativa del parti time, prevede che la stessa possa essere programmata con riferimento a turni articolati su fasce orarie prestabilite.
Nel caso in cui il contratto individuale a tempo parziale recepisca tale disposizione, si deve ritenere assolto il requisito della indicazione della collocazione temporale della prestazione con riferimento alla giornata/settimana/mese/anno.
Clausole elastiche
Sono applicabili solo al part-time verticale o misto e consistono nella possibilità, rimessa alle parti, di stipulare un patto che preveda la variazione in aumento della prestazione lavorativa.
La contrattazione collettiva deve regolare le ipotesi e i limiti temporali di ricorso a tale clausola.
In assenza di contrattazione collettiva la clausola può essere disciplinata anche da patti individuali.
La circolare sottolinea come le clausole elastiche determinano un incremento definitivo della quantità della prestazione, salvo diversa pattuizione tra le parti, al contrario di quanto accade con le clausole flessibili o con la prestazione di lavoro supplementare.
Trasformazione del rapporto
È ammessa la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale ma l’eventuale rifiuto opposto dal lavoratore non configura giusta causa di licenziamento.
La trasformazione deve essere stipulata per iscritto e deve essere convalidata dalla Direzione provinciale del lavoro competente, anche successivamente alla stipula. La convalida non richiede la presenza del lavoratore pertanto può avvenire anche mediante spedizione postale.
La trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto di lavoro a tempo pieno così come l’aumento della prestazione a tempo parziale, non prevede obblighi di convalida ma si consiglia comunque la forma scritta.
Permane in ogni caso l’obbligo di comunicare le trasformazioni al centro per l’impiego entro 5 giorni.
Si ricorda che è stato abolito il diritto di precedenza per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto di lavoro a tempo pieno in caso di nuove assunzioni a tempo pieno, salvo diversa pattuizione individuale. Permane invece il diritto di precedenza nel passaggio a tempo parziale, da parte dei lavoratori occupati a tempo pieno, in caso di nuove assunzioni a tempo parziale di lavoratori aventi la stessa qualifica.
È però venuto meno l’obbligo, per il datore di lavoro, di motivare adeguatamente l’eventuale rifiuto.
Computo dei lavoratori
I lavoratori a tempo parziale vengono computati nell’organico aziendale, ai fini di legge, in base al tempo effettivo di lavoro considerando, nel calcolo, anche le prestazioni supplementari e quello prestato in virtù delle clausole elastiche.
Sanzioni
L’obbligo della forma scritta ai fini della prova comporta che il lavoratore, agendo in giudizio, possa ottenere il riconoscimento del rapporto a tempo pieno a decorrere dall’accertamento giudiziale.
Spetterà al giudice individuare la collocazione temporale della prestazione nel caso in cui il contratto individuale ne sia carente. Questi potrà prevedere anche un risarcimento del danno patito dal lavoratore fino alla data della sentenza.
Tali controversie possono trovare soluzione anche mediante le procedure di conciliazione e arbitrato previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
Lo svolgimento del lavoro flessibile od elastico in violazione delle norme legali o contrattuali attribuisce al lavoratore il diritto ad uno specifico risarcimento del danno.
Part-time e lavoratori affetti da patologie oncologiche
Si ricorda la previsione che attribuisce il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, a favore dei lavoratori affetti da particolari patologie oncologiche, anche per il ricorso a terapie salvavita.
Tale patologia deve ovviamente essere documentata da apposita commissione medica istituita presso l’ASL.
È previsto anche che, a fronte della richiesta del lavoratore, il rapporto possa ritornare a tempo pieno.
Informativa
I datori di lavoro devono informare con cadenza annuale le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, sull’andamento delle assunzioni a tempo parziale e relativa tipologia, nonché sul ricorso al lavoro supplementare.