Ad un anno dalla sua entrata in vigore il D.Lgs. n. 276/2003 (comunemente denominato legge Biagi) viene parzialmente modificato dal D.Lgs. n. 251 del 6 ottobre 2004, pubblicato sulla G. U. n. 239 del 11 ottobre 2004.
Il provvedimento di riforma, che è entrato quindi in vigore il 6 ottobre 2004 ha modificato, tra l’altro, il sistema sanzionatorio previsto a sostegno delle norme contenute nella legge Biagi. Riepiloghiamo brevemente le principali modifiche che interessano la maggior parte dei datori di lavoro. Ricordiamo che Il D.Lgs. n. 276/2003 è stato commentato nella nostra circolare Bimestrale n° 5 del 25/11/2003 “LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO” e prossimamente consultabile anche nella bacheca del nostro sito.
Somministrazione – appalto - distacco
Il contratto di somministrazione, meglio conosciuto come contratto di lavoro interinale, consiste nella possibilità concessa ad un soggetto “utilizzatore” di rivolgersi ad un soggetto “somministratore” dal quale può avere, a fronte di un contratto scritto di somministrazione, lavoratori che, pur rimanendo dipendenti del somministratore, prestano la loro opera a tempo determinato o a tempo indeterminato, a favore dell’utilizzatore, sotto la direzione e nella sede di quest’ultimo.
Il contratto deve:
1) avere forma scritta;
2) contenere alcuni elementi espressamente indicati dalla norma (v. tabella delle sanzioni);
3) essere stipulato con un soggetto somministratore titolare di apposita autorizzazione (ex agenzie di lavoro interinale) i cui estremi devono essere riportati nel contratto stesso;
4) essere stipulato nei casi previsti dalla legge e dai contratti collettivi ed entro i limiti numerici da questi previsti.
Ricordiamo, tra l’altro, che la validità dei contratti di somministrazione è subordinata all’adempimento, da parte del soggetto utilizzatore, della valutazione dei rischi prevista dall’art. 4 D.Lgs. 626/1994.
Nel contratto di appalto l’appaltatore, con organizzazione e mezzi propri e con gestione a proprio rischio, assume l’incarico di eseguire un’opera o un servizio a favore di un soggetto appaltante a fronte di un corrispettivo in danaro. Appaltante ed appaltatore sono responsabili in solido della corresponsione dei salari e del pagamento dei contributi relativi al personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto fino ad un anno dalla fine del contratto stesso.
Con l’istituto del distacco, un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di un altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa. Il distacco può comportare anche un mutamento di mansioni ma in questo caso la sua realizzazione è subordinata all’accettazione da parte del lavoratore che, per il proprio trattamento economico e normativo, deve comunque sempre riferirsi al datore di lavoro distaccante.
Il distacco che comporti il trasferimento ad una sede collocata a più di 50 chilometri dalla normale sede di lavoro del dipendente, può avvenire solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive e sostitutive. Nei contratti di appalto e di distacco la norma sanzionatoria più temuta è la costituzione del rapporto di lavoro in capo al soggetto utilizzatore, nei casi in cui il contratto si sia svolto in violazione delle norme che li regolano. In particolare ci si riferisce ai contratti di appalto fittizio che, posti in essere con appaltatori privi di organizzazione propria, configurano una mera fornitura di manodopera posta in essere, di solito, da soggetti privi della prevista autorizzazione e al di fuori delle ipotesi consentite. Di seguito riepiloghiamo le sanzioni poste a carico del soggetto utilizzatore nel contratto di somministrazione, appalto, distacco. Nella tabella sono evidenziate in grassetto le sanzioni penali.
È comunque necessario premettere che la somministrazione di manodopera, comunque essa avvenga, posta in essere con l’intento di eludere norme inderogabili di legge o di contratto, rende nullo il contratto e i lavoratori impiegati sono considerati di fatto dipendenti dell’utilizzatore. Inoltre è prevista la sanzione penale dell’ammenda di euro 20 per ciascun lavoratore e per ciascun giorno di utilizzazione dello stesso.
CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE
Violazione
Stipula di contratto di somministrazione con somministratore privo di regolare autorizzazione.
Sanzione
Ammenda di Euro 50 per lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro. È previsto l’arresto fino a 18 mesi e l’elevazione al sestuplo della sanzione in caso di sfruttamento di minori. Inoltre i lavoratori utilizzati hanno la facoltà di chiedere la costituzione del rapporto di lavoro in capo al soggetto utilizzatore.
Violazione
Utilizzo di lavoratori interinali al di fuori delle ipotesi previste dalla legge o dai contratti collettivi. Utilizzo di lavoratori interinali oltre i limiti numerici previsti dalla contrattazione collettiva.
Sanzione
Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 250 a Euro 1.250. Inoltre i lavoratori utilizzati hanno la facoltà di chiedere la costituzione del rapporto di lavoro in capo al soggetto utilizzatore.
Violazione
Utilizzo di lavoratori interinali:
• da parte di soggetti che non hanno proceduto alla valutazione dei rischi;
• in unità produttive interessate da riduzioni di personale o da sospensione/riduzione dell’orario di lavoro;
• per sostituire dipendenti in sciopero;
Sanzione
Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 250 a Euro 1.250. Inoltre i lavoratori utilizzati hanno la facoltà di chiedere la costituzione del rapporto di lavoro in capo al soggetto utilizzatore.
Violazione
Somministrazione di manodopera senza contratto scritto.
Oppure con contratto scritto privo dei seguenti elementi:
• estremi dell’autorizzazione;
• numero di lavoratori coinvolti;
• motivo della somministrazione;
• rischi presenti nelle lavorazioni cui saranno adibiti i lavoratori e relative misure di prevenzione/protezione;
• data di inizio e durata della prestazione.
Sanzione
Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 250 a Euro 1.250. Il contratto è nullo e i lavoratori utilizzati sono considerati a tutti gli effetti dipendenti del soggetto utilizzatore.
Violazione
Contratto di somministrazione carente dei seguenti elementi:
• mansioni attribuite ai lavoratori, loro trattamento economico e normativo, luogo e orario di lavoro; • dichiarazione di assunzione delle obbligazioni retributive e contributive da parte del somministratore;
• dichiarazione, resa dall’utilizzatore, di rimborsare al somministratore retribuzione e relativi contributi dovuti per i lavoratori impiegati;
• dichiarazione dell’obbligo dell’utilizzatore di comunicare i dati retributivi applicabili ai lavoratori;
• assunzione dell’obbligo, da parte dell’utilizzatore, di pagare direttamente retribuzioni e contributi relativi alle prestazioni ricevute in caso di inadempimento del somministratore salvo diritto di rivalsa nei confronti di quest’ultimo.
• Mancata indicazione nel contratto degli eventuali elementi previsti dalla contrattazione collettiva.
Sanzione
Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 250 a Euro 1.250.
CONTRATTO DI APPALTO
Violazione
Contratto di appalto svolto con appaltatore privo di organizzazione e mezzi propri.
Sanzione
Ammenda di Euro 50 per lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro. È previsto l’arresto fino a 18 mesi e l’elevazione al sestuplo della sanzione in caso di sfruttamento di minori. Inoltre i lavoratori utilizzati hanno la facoltà di chiedere la costituzione del rapporto di lavoro in capo al soggetto utilizzatore.
CONTRATTO DI DISTACCO
Violazione
Distacco eseguito in violazione delle norme che lo prevedono.
Sanzione
Ammenda di Euro 50 per lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro. È previsto l’arresto fino a 18 mesi e l’elevazione al sestuplo della sanzione in caso di sfruttamento di minori. Inoltre i lavoratori utilizzati hanno la facoltà di chiedere la costituzione del rapporto di lavoro in capo al soggetto utilizzatore.
Contratto di formazione e lavoro
Tale contratto è stato sostanzialmente abrogato dal D.Lgs. n. 276/2003 ed ora il decreto correttivo ne regola alcuni aspetti residuali. Allo stato attuale quindi possono essere stipulati contratti di formazione e lavoro in base a progetti già approvati alla data del 23 ottobre 2003. I relativi benefici economici sono peraltro applicabili ad un massimo di 16.000 contratti, a livello nazionale. A tal fine i datori di lavoro interessati dovranno presentare apposita istanza all’INPS entro 30 giorni dalla stipula del contratto o dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, nel caso di contratti già stipulati, allegando anche copia dell’autorizzazione.
Apprendistato
Relativamente all’apprendistato occorre precisare che il Ministero del lavoro ha emanato la circolare n. 40 del 14 ottobre 2004, con la quale detta i primi criteri interpretativi della nuova disciplina introdotta dalla riforma Biagi, peraltro non ancora interamente applicabile. Nell’analisi che segue vengono pertanto analizzate le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 251/2004 e le interpretazioni fornite dal Ministero del lavoro. Ricordiamo che tale istituto si articola ora in tre percorsi:
APPRENDISTATO PER L’ESPLETAMENTO DEL DIRITTO DOVERE DI FORMAZIONE Non ancora operativo in quanto la sua effettiva applicazione è subordinata al completamento della riforma del sistema di istruzione. Sarà possibile con soggetti di età compresa tra i 15 e 18 anni non compiuti e sarà l’unico contratto a tempo pieno possibile con soggetti minori di età. È finalizzato al conseguimento di una qualifica di istruzione e formazione professionale o all’acquisizione di un titolo di studio mediante l’alternanza scuola lavoro.
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
È finalizzato all’acquisizione di una qualifica professionale attraverso la formazione sul lavoro. È l’unico percorso attualmente possibile anche se la nuova disciplina non è interamente applicabile. Saranno infatti le Regioni e le parti sociali a dover completare la regolamentazione di tale percorso. Nel frattempo rimangono applicabili le norme disposte dalla L. n. 25/1955 così come modificata dai successivi provvedimenti normativi. In particolare si richiama l’attenzione sull’obbligo formativo da effettuare attraverso strutture accreditate, all’adempimento del quale è subordinato il diritto ai benefici contributivi. Attualmente può essere stipulato con soggetti che abbiano assolto l’obbligo scolastico e fino ai 24 anni di età (elevabile a 29 in particolari ipotesi regolate dalla contrattazione collettiva).
APPRENDISTATO PER L’ACQUISIZIONE DI UN DIPLOMA O PER PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE
Attualmente non applicabile in quanto in attesa dell’emanazione dei regolamenti da parte dalle Regioni. È finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di livello secondario o universitario o per la specializzazione tecnica superiore. È rivolto ai giovani tra i 18 e i 29 anni. Possono accedervi anche i giovani a partire dal diciassettesimo anno purchè in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della L. n. 53/2003.
Il D.Lgs. n. 251 ha puntualizzato la disciplina sanzionatoria applicabile al contratto di apprendistato precisando che, qualora il datore di lavoro sia inadempiente nell’erogazione della formazione e tale inadempienza impedisca il raggiungimento del fine formativo e/o professionalizzante del contratto, il datore di lavoro è tenuto al pagamento della differenza tra la contribuzione agevolata effettivamente versata e quella piena dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe spettato al lavoratore al termine dell’apprendistato, maggiorata del 100 per cento.
Si ritiene che l’inadempimento rispetto all’obbligo formativo si verifichi non solo rispetto alla mancata formazione di 120 ore annue ma anche rispetto alla mancata nomina del tutor o nel caso di tutor non in possesso dei requisiti professionali previsti.
La citata circolare ministeriale fornisce una importante precisazione che disconosce la validità di norme contrattuali che subordinino l’assunzione di apprendisti ad autorizzazioni rilasciate da parte di enti bilaterali. Precisa inoltre che la stipula del contratto di apprendistato può essere subordinata all’iscrizione ad enti bilaterali o ad altre condizioni non espressamente previste dal legislatore.
La puntualizzazione è quanto mai opportuna con esplicito riferimento alle norme contenute nel CCNL del settore terziario che ha recentemente introdotto una simile previsione.
Contratto di inserimento
Non è stato modificato nulla rispetto alla disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 276/2003. È stata puntualizzata la disciplina sanzionatoria che prevede, nel caso di gravi inadempienze nella realizzazione del progetto formativo di cui sia responsabile il datore di lavoro, la stessa sanzione disposta a carico del datore di lavoro inadempiente rispetto all’obbligo formativo nel contratto di apprendistato (v. paragrafo precedente).
La certificazione dei contratti
Si ricorderà che l’art. 75 del D.Lgs. n. 276/2003 aveva previsto la facoltà, rimessa alle parti contraenti, di certificare il contratto al fine di ridurre possibili controversie. La certificazione era applicabile solo ad alcune tipologie di contratto mentre ora il decreto correttivo ha esteso la possibilità di certificazione a tutti i contratti di lavoro.
Lavoro a progetto
L’originaria versione dell’art. 68 del D.Lgs. n. 276, sembrava rimettere alla contrattazione individuale la possibilità di procedere a rinunzie e transazioni rispetto ai diritti derivanti dal contratto di lavoro a progetto, mediante l’istituto della conciliazione. Ora la nuova versione del medesimo articolo, sostituito dal decreto correttivo, precisa che le rinunzie e le transazioni possono riferirsi solo a diritti acquisiti derivanti da un rapporto di collaborazione già in essere e che viene ricondotto ad un progetto o programma di lavoro. Inoltre è stato precisato che le collaborazioni coordinate e continuative già in essere al 24 ottobre 2003, possono mantenere la loro efficacia, previo accordo sindacale aziendale di transizione, non oltre il 25 ottobre 2005.
Lavoro intermittente
Con tale contratto il lavoratore si pone a disposizione del datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione in determinate ipotesi previste dal decreto.
Ora, in virtù delle modifiche apportate, il lavoro intermittente si può immediatamente attivare:
1) con lavoratori disoccupati con meno di 25 anni e con ultra quarantacinquenni espulsi dal ciclo produttivo iscritti nelle liste di mobilità e di collocamento (ipotesi immediatamente operativa già dall’entrata in vigore della legge Biagi);
2) nei week-end, nei periodi di ferie estive, di vacanze natalizie e pasquali.
Inoltre risulta essere in fase di pubblicazione un Decreto recentemente firmato dal ministro del welfare che consente la stipula del contratto di lavoro a chiamata con lavoratori addetti a lavori discontinui tassativamente indicati nella tabella allegata al regio decreto 6 dicembre 1923 n. 2657.
Riportiamo di seguito la tabella con l’elenco di tali lavorazioni.
1) Custodi;
2) Guardiani diurni e notturni, guardie daziarie;
3) Portinai;
4) Fattorini (esclusi quelli che svolgono mansioni che richiedono un’applicazione assidua e continuativa) uscieri e inservienti: l’accertamento che le mansioni disimpegnate dai fattorini costituiscono un’occupazione a carattere continuativo è fatto dall’Ispettorato del lavoro;
5) Camerieri, personale di servizio e di cucina negli alberghi, trattorie, esercizi pubblici in genere, carrozze letto, carrozze ristoranti e piroscafi, a meno che nelle particolarità del caso, a giudizio dell’Ispettorato dell’industria e del lavoro, manchino gli estremi di cui all’art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955;
6) Pesatori, magazzinieri, dispensieri ed aiuti;
7) Personale addetto all’estinzione degli incendi;
8) Personale addetto ai trasporti di persone e di merci; Personale addetto ai lavori di carico e scarico, esclusi quelli che a giudizio dell’Ispettorato dell’industria e del lavoro non abbiano carattere di discontinuità;
9) Cavallanti, stallieri e addetti al governo dei cavalli e del bestiame da trasporto, nelle aziende commerciali e industriali;
10) Personale di treno e di manovra, macchinisti, fuochisti, manovali, scambisti, guardabarriere delle ferrovie interne degli stabilimenti;
11) Sorveglianti che non partecipano materialmente al lavoro;
12) Addetti ai centralini telefonici privati;
13) Personale degli ospedali, dei manicomi, delle case di salute e delle cliniche, fatta eccezione per il personale addetto ai servizi di assistenza nelle sale degli ammalati, dei reparti per agitati o sudici nei manicomi, dei reparti di isolamento per deliranti o ammalati gravi negli ospedali, delle sezioni specializzate per ammalati di forme infettive o diffusive, e, in genere, per tutti quei casi in cui la limitazione di orario, in relazione alle particolari condizioni dell’assistenza ospedaliera, sia riconosciuta necessaria dall’Ispettorato dell’industria e del lavoro, previo parere del medico provinciale;
14) Commessi di negozio nelle città con meno di cinquantamila abitanti a meno che, anche in queste città, il lavoro dei commessi di negozio sia dichiarato effettivo e non discontinuo con ordinanza del prefetto, su conforme parere delle organizzazioni padronali ed operaie interessate, e del capo circolo dell’Ispettorato dell’industria e del lavoro competente per territorio;
15) Personale addetto alla sorveglianza degli essiccatoi;
16) Personale addetto alla sorveglianza degli impianti frigoriferi;
17) Personale addetto alla sorveglianza degli apparecchi di sollevamento e di distribuzione di acqua potabile;
18) Personale addetto agli impianti di riscaldamento, ventilazione e inumidimento di edifici pubblici e privati;
19) Personale addetto agli stabilimenti di bagni e acque minerali, escluso il personale addetto all’imbottigliamento, imballaggio e spedizione;
20) Personale addetto ai servizi di alimentazione e d’igiene negli stabilimenti industriali;
21) Personale addetto servizi igienici o sanitari, dispenSari ambulatori, guardie mediche e posti di pubblica assistenza, a meno che, a giudizio dell’Ispettorato corporativo, manchino nella particolarità del caso, gli estremi di cui all’art. 6 del Regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia);
22) Barbieri, parrucchieri da uomo e da donna nelle città con meno di centomila abitanti, a meno che, anche in queste città, il lavoro dei barbieri e parrucchieri da uomo e da donna sia dichiarato effettivo e non discontinuo con ordinanza del prefetto su conforme parere delle organizzazioni padronali ed operaie interessate e del capo circolo dell’Ispettorato dell’industria e del lavoro competente per territorio;
23) Personale addetto alla toeletta (manicure, pettinatrici);
24) Personale addetto ai gazometri per uso privato;
25) Personale addetto alla guardia dei fiumi, dei canali e delle opere idrauliche;
26) Personale addetto alle pompe di eduzione delle acque se azionate da motori elettrici;
27) Personale addetto all’esercizio ed alla sorveglianza dei forni a fuoco continuo nell’industria della calce e cemento, a meno che, a giudizio dell’Ispettorato del lavoro, nella particolarità del caso, concorrano speciali circostanze a rendere gravoso il lavoro. Fuochisti adibiti esclusivamente alla condotta del fuoco nelle fornaci di laterizi, di materiali refrattari, ceramiche e vetrerie;
28) Personale addetto nelle officine elettriche alla sorveglianza delle macchine, ai quadri di trasformazione e di distribuzione, e alla guardia e manutenzione delle linee e degli impianti idraulici, a meno che, a giudizio dell’Ispettorato dell’industria e del lavoro, la sorveglianza, nella particolarità del caso, non assuma i caratteri di cui all’art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955;
29) Personale addetto alla sorveglianza ed all’esercizio:
a) degli apparecchi di concentrazione a vuoto;
b) degli apparecchi di filtrazione;
c) degli apparecchi di distillazione;
d) dei forni di ossidazione, riduzione e calcinazione nelle industrie chimiche, a meno che si tratti di lavori che, a giudizio dell’Ispettorato dell’industria e del lavoro, non rivestano i caratteri di cui all’art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955;
e) degli impianti di acido solforico e acido nitrico;
f) degli apparecchi per l’elettrolisi dell’acqua;
g) degli apparecchi per la compressione e liquefazione dei gas.
1) Personale addetto alle gru;
2) Capistazione di fabbrica e personale dell’ufficio ricevimento bietole nella industria degli zuccheri; 3) Personale addetto alla manutenzione stradale;
4) Personale addetto esclusivamente nell’industria del candeggio e della tintoria, alla vigilanza degli autoclavi ed apparecchi per la bollitura e la lisciviatura ed alla produzione con apparecchi automatici del cloro elettrolitico;
5) Personale addetto all’industria della pesca;
6) Impiegati di albergo le cui mansioni implichino rapporti con la clientela e purché abbiano carattere discontinuo (così detti impiegati di bureau come i capi e sottocapi addetti al ricevimento, cassieri, segretari con esclusione di quelli che non abbiano rapporti con i passeggeri), a meno che nella particolarità del caso, a giudizio dell’Ispettorato dell’industria e del lavoro, manchino gli estremi di cui all’art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia);
7) Operai addetti alle pompe stradali per la distribuzione della benzina, comunemente detti pompisti. a meno che nella particolarità del caso, a giudizio dell’Ispettorato dell’industria e del lavoro manchino gli estremi di cui all’art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia);
8) Operai addetti al funzionamento e alla sorveglianza dei telai per la segatura del marmo, a meno che nella particolarità del caso a giudizio dell'Ispettorato corporativo manchino gli estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955;
9) Interpreti alle dipendenze di alberghi o di agenzie di viaggio e turismo, esclusi coloro che hanno anche incarichi od occupazioni di altra natura e coloro le cui prestazioni, a giudizio dell'Ispettorato corporativo, non presentano nella particolarità del caso i caratteri di lavoro discontinuo o di semplice attesa;
10) Operai addetti alle presse per il rapido raffreddamento del sapone, ove dall'Ispettorato corporativo sia nei singoli casi, riconosciuto il carattere discontinuo del lavoro;
11) Personale addetto al governo, alla cura ed all'addestramento dei cavalli nelle aziende di allevamento e di allenamento dei cavalli da corsa;
12) Personale addetto esclusivamente al governo e alla custodia degli animali utilizzati per prodotti medicinali o per esperienze scientifiche nelle aziende o istituti che fabbricano sieri;
13) Personale addetto ai carriponti, a meno che nella particolarità del caso, a giudizio dell'Ispettorato del lavoro, manchino gli estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia);
14) Artisti dipendenti da imprese teatrali, cinematografiche e televisive; operai addetti agli spettacoli teatrali, cinematografici e televisivi; cineoperatori, cameramen recording o teleoperatori da ripresa, fotografi e intervistatori occupati in imprese dello spettacolo in genere ed in campo documentario, anche per fini didattici;
15) Operai addetti esclusivamente alla sorveglianza dei generatori di vapore con superficie non superiore a 50 mq. quando, nella particolarità del caso, detto lavoro abbia carattere di discontinuità, accertato dall'Ispettorato del lavoro;
16) Operai addetti presso gli aeroporti alle pompe per il riempimento delle autocisterne e al rifornimento di carburanti e lubrificanti agli aerei da trasporto, eccettuati i singoli casi nei quali l'Ispettorato del lavoro accerti l'inesistenza del carattere della discontinuità;
17) Operai addobbatori o apparatori per cerimonie civili o religiose ove dall'Ispettorato del lavoro sia, nei singoli casi, riconosciuto il carattere discontinuo del lavoro.
Il decreto in fase di pubblicazione fa salve anche le norme contenute nei contratti collettivi che prevedevano e regolavano il contratto per prestazioni di lavoro intermittente o a chiamata purché già vigenti al 24 ottobre 2003.