Ogni anno con la retribuzione relativa al mese di dicembre o in occasione della risoluzione del rapporto di lavoro, i datori di lavoro, in qualità di sostituti di imposta e di contribuzione, devono effettuare il conguaglio contributivo e fiscale relativamente ai compensi corrisposti nell’esercizio.
A tal fine ricordiamo che, per la determinazione della retribuzione imponibile:
· ai fini contributivi, si segue il criterio di competenza;
· ai fini fiscali si segue il criterio di cassa allargato in base al quale si considerano reddito del 2004 tutti i compensi corrisposti entro il 12 gennaio 2005.
Ai fini contributivi le operazioni di conguaglio possono rientrare nella denuncia DM10/2 relativa al mese di dicembre o in quella relativa al mese di gennaio (da presentare obbligatoriamente in via telematica entro il mese di febbraio 2005, fermo restando il termine ordinario per il versamento dei contributi.
Il conguaglio fiscale viene normalmente effettuato in occasione della corresponsione della retribuzione relativa al mese di dicembre ma può essere effettuato anche entro il 28 febbraio 2005 (dovrà comunque riguardare solo i compensi corrisposti entro il 12 gennaio 2005). È quasi superfluo ricordare che il conguaglio deve essere effettuato sempre in occasione della risoluzione del rapporto di lavoro.
Le ritenute operate in sede di conguaglio di fine anno, effettuato con la retribuzione di dicembre corrisposta nel mese di gennaio ’05, dovranno essere versate con il codice 1001 o 1004 entro il 16 febbraio successivo.
Nel caso in cui il conguaglio venga effettuato con le retribuzioni relative ai mesi di gennaio o febbraio, le ritenute andranno versate entro il 16 del mese successivo a quello nel quale verranno operate e comunque non oltre il 16 marzo con il codice 1013.
Cerchiamo di riassumerne gli aspetti principali e i problemi più diffusi consapevoli che non è possibile esaurire l’intera casistica.
Il conguaglio contributivo
Le fattispecie più ricorrenti che obbligano il datore di lavoro a procedere al conguaglio contributivo sono “principalmente” le seguenti.
Decontribuzione della retribuzione variabile
I contratti collettivi territoriali o aziendali possono prevedere l’erogazione di premi variabili legati alla produttività o alla redditività dell’impresa.
Tali premi, incerti nella corresponsione e nell’ammontare, sono esenti dall’ordinaria contribuzione e scontano un contributo di solidarietà del 10%, esclusivamente a carico del datore di lavoro. Tale contributo, secondo l’INPS, non sarebbe dovuto sulla parte di premio di rendimento devoluta ai fondi di previdenza complementare. Il Ministero del lavoro però, rispondendo ad uno specifico quesito dell’INPS, sostiene che il contributo di solidarietà del 10% è comunque dovuto anche sui premi destinati alla previdenza complementare.
La quota di premio decontribuito non può superare il 3% della retribuzione contrattuale corrisposta ad ogni singolo lavoratore nell’anno. A tal fine non si tiene conto della retribuzione eventualmente percepita dal lavoratore da altri datori di lavoro, precedenti o contestuali.
È evidente che tale parametro potrà essere verificato solo alla fine dell’anno e, in questa occasione, il datore di lavoro procederà al calcolo dell’esatto contributo dovuto tenendo conto di quanto eventualmente già decontribuito in corso d’anno.
Contributo aggiuntivo IVS
Si tratta di un contributo pari all’1% esclusivamente a carico dei lavoratori soggetti ad un’aliquota contributiva inferiore al 10%, che nell’anno superano la prima fascia di retribuzione pensionabile pari, nel 2004, a Euro 37.883,00.
Sulla retribuzione mensile eccedente un dodicesimo di tale limite, i datori di lavoro devono applicare il contributo aggiuntivo, salvo conguaglio a fine anno, che dovrà tenere conto anche di retribuzioni eventualmente percepite dal lavoratore in precedenti rapporti di lavoro intrattenuti nel corso del medesimo esercizio.
Tuttavia qualora il lavoratore in uno o più mesi superi il limite mensile il datore di lavoro può evitare l’applicazione del contributo aggiuntivo qualora sia evidente che il reddito annuo non supererà la fascia di Euro 37.883,00.
Nel caso di più rapporti di lavoro ai fini dell’assolvimento dell’obbligo contributivo i redditi si sommano.
Nel caso di rapporti di lavoro simultanei sarà il datore di lavoro che eroga il compenso maggiore ad operare il conguaglio.
È evidente che, per l’esecuzione di tale operazione, è necessario farsi rilasciare dai lavoratori neo assunti, una dichiarazione del precedente datore di lavoro dalla quale risulti la retribuzione imponibile assoggettata a contributi. (CUD)
Massimale contributivo e pensionabile
I lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, scontano la contribuzione per l’IVS, compreso il contributo aggiuntivo dell’1% di cui sopra, sulla retribuzione percepita fino ad un massimale annuo che, per il 2004, è pari a Euro 82.401,00.
Il datore di lavoro dovrà assoggettare tutta le retribuzione corrisposta ogni mese fino al raggiungimento del massimale (metodo a contatore).
A tal fine dovrà tenere conto della retribuzione eventualmente percepita dal lavoratore nello stesso anno in altri rapporti di lavoro precedenti o contestuali.
Ogni datore di lavoro procederà all’assoggettamento di quanto corrisposto tenendo conto, ai fini del raggiungimento del massimale, anche di quanto percepito dal lavoratore dall’altro datore di lavoro.
È del tutto evidente che anche questo sistema impone il conguaglio qualora si raggiunga il massimale.
È appena il caso di precisare che sulla retribuzione eccedente il limite in questione è comunque dovuta la contribuzione diversa da quella destinata al fondo IVS.
Erogazioni liberali e fringe benefit
Vedi la trattazione degli stessi elementi nel conguaglio fiscale.
Il conguaglio fiscale
Le nuove deduzioni
Il nuovo meccanismo di deduzioni, introdotte dall’anno 2003, conclude il secondo esercizio di vigenza della clausola di salvaguardia, in base alla quale il contribuente che lo ritiene più vantaggioso, può optare per il vecchio regime di detrazioni. Tale opzione può tuttavia essere esercitata solo in sede di dichiarazione dei redditi. Il sostituto d’imposta pertanto, eseguirà le operazioni di conguaglio applicando il nuovo sistema di determinazione dell’imponibile introdotto dal nuovo art. 10 bis del TUIR, vigente dal 2003.
In estrema sintesi: dalla retribuzione lorda si detraggono i contributi a carico del dipendente ottenendo così l’imponibile su cui si calcoleranno le addizionali regionale e comunale; dall’importo così ottenuto, sottraendo le deduzioni, si giunge all’imponibile da assoggettare ad IRPEF. L’imposta così determinata andrà diminuita delle eventuali detrazioni per familiari a carico.
Ricordiamo che le deduzioni sono di due tipi:
a) deduzione generalizzata concessa per tutti i tipi di reddito pari a Euro 3.000,00 annui;
b) ulteriore deduzione specifica per tipo di reddito che, per quello derivante da lavoro dipendente e assimilato, ammonta a Euro 4.500,00 annui.
La deduzione di cui alla lettera a) spetta indipendentemente dalla durata del rapporto mentre la deduzione di cui alla lettera b) deve essere rapporta al periodo di lavoro nell’anno.
Inoltre tali deduzioni devono essere riproporzionate secondo una formula indicata nello stesso articolo 10 bis che riduce l’ammontare delle deduzioni all’aumentare del reddito.
I datori di lavoro devono, per ogni periodo di paga, riconoscere le deduzioni riproporzionandole in base al reddito complessivo erogato al dipendente (che deve tenere conto anche delle mensilità aggiuntive).
Inoltre, per i redditi superiori a Euro 27.000,00 e fino a Euro 52.000,00 annui, il lavoratore ha diritto ad una detrazione di imposta che decresce con l’aumentare del reddito.
È chiaro che la complessità del sistema di determinazione dell’imposta da trattenere comporta la necessità di procedere al conguaglio in occasione della risoluzione del rapporto di lavoro o alla fine dell’anno, quando il sostituto d’imposta può operare con i redditi complessivamente percepiti dal dipendente.
In occasione del conguaglio il datore di lavoro deve riconoscere le deduzioni per oneri a fronte dei quali ha operato le trattenute in busta paga.
Il lavoratore può chiedere al datore di lavoro di considerare, ai fini del conguaglio, anche altri oneri sostenuti personalmente (spese mediche, polizze vita, interessi su mutui, ecc.): precisiamo che in questo caso il sostituto di imposta non ha l’obbligo ma ha la facoltà di effettuare il conguaglio considerando anche gli oneri direttamente sostenuti dal lavoratore.
Ovviamente in questo caso il datore di lavoro dovrà acquisire la documentazione necessaria a verificare le correttezza della deducibilità sia con riguardo al merito che al limite.
Per quanto riguarda le detrazioni per familiari a carico si ricorda che le stesse possono essere fruite se il familiare possiede un reddito non superiore a Euro 2.840,51 al lordo della eventuale deduzione per assicurare la progressività dell’imposta. Inoltre il datore di lavoro non deve procedere ad alcuna verifica rispetto alla esistenza e alla vivenza a carico dei familiari dichiarati dal lavoratore.
I cittadini extracomunitari devono però certificare ai datori di lavoro l’esistenza dei figli dichiarati a carico.
A tal fine dovranno produrre:
· certificato di stato di famiglia rilasciato dell’anagrafe del comune, nel caso in cui i figli siano residenti in Italia;
· qualora i figli dichiarati a carico siano residenti all’estero dovrà produrre un documento equivalente allo stato di famiglia, redatto all’estero, tradotto in italiano ed asseverato come conforme all’originale dal Consolato italiano nel paese di origine.
Precedenti rapporti di lavoro
Il datore di lavoro ha l’obbligo di considerare, ai fini del conguaglio, tutti i redditi da lui corrisposti nell’anno allo stesso dipendente anche nel corso di eventuali precedenti rapporti (p. es.: dipendente cessato e poi riassunto) o contestualità di diversi tipi di rapporto (dipendente e collaborazioni).
È inoltre tenuto a considerare, se il dipendente lo richiede entro il 12 gennaio dell’anno successivo a quello cui si riferisce il conguaglio, anche eventuali redditi percepiti dal lavoratore, nel medesimo esercizio, in rapporti di lavoro precedentemente intercorsi con altri sostituti di imposta.
A tal fine il lavoratore consegnerà al datore di lavoro la CUD relativa al reddito che intende ricomprendere nel conguaglio.
Si ritiene che tale disposizione non sia applicabile nel caso di più rapporti contestuali di lavoro (per esempio a due rapporti di lavoro a tempo parziale contestuali) per l’impossibilità, da parte del lavoratore, di ottenere la certificazione dei redditi percepiti da un datore di lavoro, da consegnare all’altro che dovrebbe procedere al conguaglio riepilogativo.
Anche in virtù di tale meccanismo, il conguaglio può generare significativi importi a debito del lavoratore che il datore di lavoro dovrà trattenere fino a concorrenza delle retribuzioni corrisposte al dipendente.
Nel caso in cui le retribuzioni corrisposte in tale sede non siano state sufficienti a coprire il debito di imposta, il lavoratore comunicherà per iscritto al datore di lavoro:
1) l’intenzione di saldare il debito in unica soluzione, liquidando il corrispettivo al sostituto che provvederà al versamento del saldo entro il 16 marzo;
2) la facoltà di procedere al pagamento rateale; in tal caso sulle rate successive il datore di lavoro dovrà trattenere anche gli interessi in ragione dello 0,5% mensile.
L’eventuale anticipazione, da parte del sostituto di imposta, dell’importo da versare non configura fringe benefit in capo al lavoratore.
Sempre in merito alla possibilità di procedere al conguaglio con i redditi corrisposti da precedenti datori di lavoro riteniamo utile richiamare l’attenzione sui limiti di esenzione dei fringe benefit e delle liberalità.
Fringe benefit
I beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore non concorrono a formare il reddito a condizione che il loro ammontare non superi Euro 258,23 nell’anno, considerando anche i benefit eventualmente concessi da precedenti datori di lavoro; nel caso di superamento di tale soglia, tutto il benefit diventa fiscalmente imponibile.
Per quanto riguarda l’aspetto contributivo, nel caso in esame, il datore di lavoro considererà i benefit corrisposti da precedenti datori di lavoro solo ai fini del raggiungimento della soglia di esenzione ma potrà assoggettare, in caso di superamento della soglia stessa, solo quanto da lui corrisposto.
A titolo esemplificativo rientrano nella categoria dei fringe benefit: i beni prodotti dall’azienda e ceduti gratuitamente, l’uso promiscuo della vettura aziendale, la concessione dell’uso gratuito di fabbricati, la concessione di prestiti agevolati ecc.
Liberalità
Si tratta di erogazioni, che non discendono da obblighi contrattuali, concesse dal datore di lavoro in occasione di festività o ricorrenze, in denaro o in natura, alla generalità o a categorie di lavoratori.
Tali erogazioni sono esenti, sia da contributi che da imposte, nel limite di Euro 258,23 annui; nel caso di importi superiori, diversamente dal fringe benefit, è tassabile solo la parte eccedente.
Fringe benefit e liberalità devono essere indicati nella CUD anche per consentire al sostituto di imposta che procede al conguaglio di fine anno, di verificare il rispetto di tali limiti con riguardo all’intero esercizio e alla totalità dei rapporti di lavoro i cui compensi rientrano nel conguaglio.
A tal fine il datore di lavoro dovrebbe farsi consegnare dai dipendenti neo assunti una dichiarazione rilasciata dal precedente datore di lavoro dalla quale risulti l’eventuale ammontare degli elementi in esame.
Il conguaglio delle addizionali
In occasione del conguaglio di fine anno si deve procedere anche alla valorizzazione delle addizionali regionali e comunali.
Le addizionali sono dovute solo se risulta dovuta l’IRPEF a debito del dipendente e vengono calcolate sull’imponibile al lordo delle deduzioni.
L’aliquota di compartecipazione relativa alle addizionali regionali risulta essere pari allo 0,9% per tutto il territorio nazionale. Ogni regione ha inoltre la facoltà di maggiorare l’aliquota fino all’1,4% con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 novembre dell’anno precedente quello cui si riferisce l’aliquota.
Le addizionali comunali entrano in vigore dal momento della pubblicazione, da parte dell’ufficio federalismo fiscale su richiesta dei comuni, nel sito www.finanze.gov.it, nel quale sono reperibili anche le addizionali regionali.
Per l’individuazione della regione e del comune ai quali versare le addizionali, si deve fare riferimento al domicilio fiscale del lavoratore al 31 dicembre dell’anno cui si riferisce il conguaglio (o alla data di cessazione del rapporto). A tal fine si raccomanda, ai dipendenti e co.co.co., di comunicare sempre tempestivamente ogni variazione di domicilio fiscale.
Nella busta paga del mese di dicembre le addizionali vengono solo evidenziate. La trattenuta viene operata ratealmente nel corso dell’anno successivo.
Il numero delle rate, con un massimo di 11, deve consentire di versare il saldo entro il 16 di dicembre dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le addizionali.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro in corso d’anno, il sostituto tratterrà in unica soluzione le rate residue nonché le eventuali addizionali calcolate sul reddito relativo all’anno in cui si verifica la risoluzione del rapporto.
Il lavoratore può chiedere di pagare le addizionali in unica soluzione o in un minor numero di rate.
Anche il datore di lavoro può, unilateralmente, decidere di addebitare le addizionali in unica soluzione nel caso in cui gli importi siano di modesta entità.
Collaboratori coordinati e continuativi e a progetto
Come noto i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono assimilati, dal 1 gennaio 2001, ai redditi da lavoro dipendente.
Anche per questa tipologia di reddito si deve procedere al conguaglio di fine anno in quanto, nel corso dell’anno, i sostituti hanno operato le ritenute a titolo di acconto ogniqualvolta hanno erogato i compensi.
In linea di massima valgono quindi le considerazioni fatte per il conguaglio dei dipendenti.
Codici tributo
Se le operazioni di conguaglio vengono effettuate con le retribuzioni del mese di dicembre, corrisposte entro il 12 gennaio dell’anno successivo, le ritenute andranno versate con i soliti codici tributo:
· 1001 per l’IRPEF relativa ai redditi da lavoro dipendente;
· 1004 per l’IRPEF relativa ai compensi corrisposti ai parasubordinati.
Nel caso in cui il conguaglio venga effettuato con le retribuzioni di gennaio o di febbraio, entro il 28 febbraio dell’anno successivo, la relativa ritenuta andrà versata con il codice 1013. Si precisa che l’effettuazione del conguaglio entro il 28 febbraio non modifica i redditi sui quali calcolarlo che rimangono quelli riferiti al 2004 e corrisposti entro il 12.01.2005.
Nel caso in cui il lavoratore decida da pagare ratealmente la ritenuta che non ha potuto pagare per incapienza delle retribuzioni, come sopra specificato, i versamenti dell’imposta, comprensiva degli interessi, andranno effettuati con il codice 1013.
La richiesta di applicazione di un’aliquota più elevata
Per completezza di informazione precisiamo che i lavoratori dipendenti e anche i parasubordinati, possono richiedere al sostituto di imposta di operare le ritenute tenendo conto di un’aliquota fiscale più elevata di quella dovuta.
Tale previsione, contenuta anche nella circolare n. 326/E del 1997, consente di versare un’imposta superiore al dovuto in sede di ritenuta d’acconto, per evitare eccessivi carichi fiscali in sede di conguaglio o di denuncia dei redditi.
Tale principio è stato esteso anche ai compensi per lavoro autonomo ed è precisato nella risoluzione dell’Agenzia delle entrate del 30 novembre 2001 n. 199/E.
In ogni caso il sostituto di imposta dovrà farsi rilasciare richiesta scritta, in tal senso, dal sostituito.
La risoluzione precisa che i sostituti d’imposta tenuti alla compilazione del modello CUD, dovranno evidenziare la mancata restituzione dell’eventuale credito, che scaturisce in sede di conguaglio a seguito dell’applicazione di un’aliquota superiore a quella dovuta, barrando l’apposita casella del modello.