MANOVRA FINANZIARIA D’ESTATE - RIFLESSI IN MATERIA DI LAVORO
È stato convertito in legge il D.L. 223/2006 recante misure urgenti per lo sviluppo, la crescita e la promozione della concorrenza e della competitività, per la tutela dei consumatori e per la liberalizzazione di settori produttivi, la conversione è avvenuta con la Legge 4 agosto 2006 n. 248 pubblicata sulla G.U. n. 186 dell’11 agosto 2006 ed in vigore dal 12 agosto 2006.
Analizziamo sinteticamente gli articoli che coinvolgono il mondo del lavoro anche sotto l’aspetto fiscale.
Contratti di appalto – responsabilità in solido dell’appaltatore e del subappaltatore (art. 35 commi da 28 a 34)
Occorre premettere che le disposizioni riguardanti la responsabilità solidale di appaltatore e appaltante si applicheranno successivamente all’adozione di un decreto interministeriale che dovrà stabilire la documentazione necessaria ad attestare l’assolvimento degli adempimenti previdenziali, assicurativi e fiscali di cui si dirà di seguito.
Tale decreto dovrà essere emanato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 223/2006.
Oltre alla responsabilità solidale tra appaltante e appaltatore, già disposta dall’art. 29 del D. lgs. 276/2003, il comma 28 dell’art. 35 in esame, prevede la responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore rispetto ai versamenti delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziale e premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro riferiti ai lavoratori dipendenti impiegati dal subappaltatore.
Tale responsabilità non può eccedere quanto dovuto a titolo di corrispettivo da parte dell’appaltatore al subappaltatore.
La responsabilità solidale viene meno se l’appaltatore acquisisce, prima del pagamento del corrispettivo, idonea documentazione attestante l’assolvimento degli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali da parte del subappaltatore con riferimento al personale occupato nell’opera oggetto del contratto di subappalto.
La mancata esibizione di tale documentazione legittima la sospensione del pagamento del corrispettivo da parte dell’appaltatore.
Il committente originario, che si trova al vertice della piramide, potrà pagare il corrispettivo dell’opera concessa in appalto solo previa esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28 sopra specificati, connessi con la prestazione di lavoro dipendente concernente l’opera, sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore.
Tale disposizione è assistita da un pesante sistema sanzionatorio in quanto, il mancato rispetto delle procedure di pagamento previste nel paragrafo precedente, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da Euro 5.000,00 a Euro 200.000,00, qualora gli adempimenti fiscali e previdenziali non siano stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatori.
Tali disposizioni si applicano ai contratti di appalto e subappalto di opere e servizi conclusi:
· nell’ambito di attività rilevanti ai fini IVA con esclusione dei committenti non esercenti attività commerciale;
· per tutti i contratti conclusi da soggetti passivi d’imposta ai sensi degli articoli 73 e 74 del TUIR.
La tassazione del reddito dei non residenti (art. 36 c. 22)
Il comma 22 dell’art. 36 modifica il sistema di tassazione dei redditi dei soggetti non residenti per i quali la base imponibile è rappresentata dai redditi prodotti in Italia.
Da tale base non è più possibile dedurre gli oneri deducibili di cui all’art. 10 del TUIR né, dal periodo d’imposta 2006 le deduzioni ex art. 11 e 12 del TUIR, rispettivamente no tax area e deduzione per carichi di famiglia.
Possono ancora essere fruite solo le deduzioni di cui all’art. 24 c. 2 del TUIR, vale a dire gli oneri di cui alle lettere A, G, H, I, L, del c. 1 dell’art. 10 del TUIR.
In base alle prime indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, il nuovo sistema trova applicazione per tutto il periodo di imposta 2006.
Pertanto, sulle retribuzione corrisposte a decorrere dal 4 luglio 2006 (data di entrata in vigore del D.L. 223/2006) a soggetti non residenti in Italia, i sostituti d’imposta non dovranno più riconoscere le deduzioni di cui sopra.
In occasione dei conguagli di fine anno o di fine rapporto, procederanno al recupero delle deduzioni eventualmente riconosciute nei periodi di paga precedenti.
In alternativa alla rideterminazione dell’imposta esclusivamente in sede di conguaglio di fine anno, potranno distribuire il maggior onere fiscale sui rimanenti periodi di paga per evitare eccessivi aggravi in sede di conguaglio.
Per la definizione del concetto di residenza ai fini fiscali, si rimanda a quanto disposto dall’art. 2 c. 2 e 2bis del DPR 917/1986 TUIR:
2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile.
2 bis. Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
Incentivazione all’esodo con tassazione agevolata (art. 36 c. 23)
La norma in esame abroga il c. 4bis dell’art. 19 TUIR il quale disponeva la tassazione agevolata delle somme erogate per incentivare l’esodo dei lavoratori con più di 55 anni di età e delle lavoratrici con più di 50 anni di età.
L’agevolazione consisteva nella tassazione di tali somme, con l’aliquota pari al 50% di quella applicata al TFR.
Ora tale regime rimane in vigore solo per le somme corrisposte ai dipendenti aventi i requisiti anagrafici sopra precisati che abbiano cessato il rapporto di lavoro prima del 4 luglio oppure con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati in attuazione di atti o accordi, aventi data certa, anteriori alla data di entrata in vigore del decreto (4 luglio 2006).
Contrasto al lavoro nero e promozione della sicurezza nei cantieri (art. 36 bis)
Si tratta di disposizioni volte a scoraggiare le violazioni in materia di lavoro e di sicurezza con particolare riferimento ai cantieri edili.
A tal fine il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (personale ispettivo delle DPL), anche su segnalazione dell’INPS e dell’INAIL, può sospendere il lavoro nei cantieri edili qualora:
1. riscontri l’impiego di personale non risultante dai libri obbligatori in misura pari o superiore al 20% del totale di lavoratori regolarmente occupati nel cantiere;
2. rilevi reiterate violazioni in materia di superamento dei tempi di lavoro, riposo giornaliero e settimanale disposti dagli articoli 4, 7, 9 del d. lgs. 66/2003.
La revoca della sospensione sarà possibile solo a fronte della regolarizzazione dei lavoratori occupati in nero e con l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni in materia di orario di lavoro.
Rimangono confermate comunque le altre sanzioni penali e amministrative per le violazioni di cui sopra previste da altre disposizioni di legge.
Del provvedimento di sospensione verrà data notizia al Ministero delle infrastrutture il quale emanerà, nei confronti del datore di lavoro che ha commesso la violazione, un provvedimento di interdizione alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione di gare pubbliche, di durata pari al periodo di sospensione eventualmente aumentato di un ulteriore periodo non inferiore al doppio della sospensione e non superiore a due anni.
Tessera di riconoscimento
Dal 1 ottobre 2006, i lavoratori impiegati nei cantieri dovranno essere muniti e dovranno tenere in evidenza, un cartellino di riconoscimento, con foto, che riporti le generalità del lavoratore e i dati del datore di lavoro.
L’obbligo grava anche sui lavoratori autonomi che dovranno provvedere autonomamente.
Nei cantieri dove operano più imprese, il committente dell’opera sarà solidalmente responsabile del rispetto di tale norma.
I datori di lavoro che occupano meno di 10 dipendenti, in luogo delle tessere di riconoscimento, possono tenere nel luogo di lavoro un registro, vidimato dalla Direzione Provinciale del Lavoro, nel quale devono annotare i lavoratori giornalmente occupati.
In tale registro dovranno essere annotati tutti i soggetti occupati indipendentemente dalla tipologia di contratto posto in essere, compresi quindi i lavoratori autonomi i quali rimangono soggetti all’obbligo di usare la tessere di riconoscimento.
La violazione di tale disposizione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da Euro 100 a Euro 500 per ciascun lavoratore.
Il lavoratore che non usa la tessera di cui è stato munito, è punito con la sanzione da Euro 50 a Euro 300.
Per tali violazioni non è ammesso l’istituto della diffida e quindi le sanzioni si rendono immediatamente applicabili.
Assunzioni
Il c. 6 dell’art. 36-bis introduce, limitatamente al settore edile, l’obbligo di denunciare con un giorno di anticipo, la costituzione del rapporto di lavoro al centro per l’impiego, con documentazione avente data certa.
Tale disposizione anticipa l’efficacia di una norma, rimasta inapplicata, la quale, rivolta alla generalità dei rapporti di lavoro, doveva sostituire, unificandola, la comunicazione al Centro per l’impiego e la denuncia nominativa istantanea all’INAIL.
Ora ci si chiede se, per il settore edile, la denuncia nominativa da effettuare all’INAIL rimanga in vigore con la medesima scadenza o se debba essere a sua volta anticipata.
Sgravio contributivo per il settore edile
Le imprese del settore edile sono destinatarie di una riduzione dell’11,50% dei contributi dovuti (art. 29 D.L. 244/1995 convertito in L. n. 341/1995) che viene annualmente confermato con specifico provvedimento.
Ora tale beneficio sarà riconosciuto solo alle aziende in possesso dei requisiti per il rilascio della Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva (DURC).
Viene inoltre stabilità l’esclusione da tale beneficio, per un periodo massimo di 5 anni, per i datori di lavoro che hanno riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.
Super sanzione per lavoro nero – SI APPLICA ALLA GENERALITÀ DEI DATORI DI LAVORO (non solo alle imprese edili)
La L. n. 73/2003 che ha convertito il D.L. 12/2002, aveva introdotto una sanzione, ulteriore rispetto a quelle già previste in materia di lavoro, che poteva andare dal 200% al 400% del costo del dipendente occupato in nero dal 1 gennaio fino alla data in cui veniva rilevata la violazione.
L’Agenzia delle entrate era l’organo competente ad irrogare tale sanzione che era stata già messa in discussione dalla Corte Costituzionale in quanto non consentiva al datore di lavoro di provare che il rapporto di lavoro si era costituito in data successiva al 1 gennaio.
Ora, la competenza ad irrogare tale sanzione amministrativa viene attribuita alle Direzioni Provinciali del Lavoro e la misura andrà da Euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore (sembra anche se autonomo) occupato irregolarmente, maggiorata di Euro 150 per ogni giornata di lavoro effettivo.
L’importo delle sanzioni civili connesse all’omesso versamento dei contributi e premi riferiti ai lavoratori di cui sopra, non può essere inferiore a Euro 3.000,00 indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata.
Anche per questa sanzione non è ammessa la diffida e, quindi, risulta immediatamente applicabile.
Nuovi sostituti d’imposta (art. 37 c. 1)
L’art. 23 del DPR 600/1973 che identifica i soggetti sostituti di imposta, comprende ora anche il curatore fallimentare e il commissario liquidatore i quali sono ora soggetti all’obbligo di operare e versare le ritenute nonché di inviare le certificazioni e adempiere a tutti gli obblighi dichiarativi connessi.
Adempimenti dichiarativi del sostituto d’imposta (art. 37 c. 10)
Il provvedimento in esame ha modificato alcuni termini che riguardano gli adempimenti dichiarativi dei sostituti d’imposta.
Tali disposizioni entrano in vigore dal 1 maggio 2007 e quindi riguarderanno gli adempimenti che scadranno successivamente a tale data.
In particolare:
a) i sostituti d’imposta dovranno consegnare le dichiarazioni delle ritenute operate ai percipienti entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di erogazione; si tratta dei modelli CUD per i dipendenti e delle certificazioni rese ai lavoratori autonomi per i compensi erogati o la certificazione delle ritenute operate sui redditi di capitale;
b) dovranno presentare telematicamente la dichiarazione dei sostituti d’imposta (mod. 770 ordinario o semplificato) entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento.
Non si comprende la necessità di anticipare tali dichiarazioni anche in considerazione del fatto che risulteranno difficilmente attuabili.
In particolare i datori di lavoro devono operare il conguaglio delle retribuzioni corrisposte in un determinato anno entro il 28 febbraio dell’anno successivo. In questo caso la data ultima utile per il conguaglio e la data entro la quale le ritenute devono essere certificate verrebbero a coincidere.
Per quanto riguarda il modello 770 i tempi di predisposizione della denuncia risultano eccessivamente ridotti anche in considerazione del fatto che, ad oggi, i tracciati della stessa e i relativi programmi di controllo vengono forniti in tempi assolutamente non compatibili con le nuove scadenze.
Assistenza fiscale – nuovi termini (art. 37 c. 12 e 14)
Riportiamo la tabella con le scadenze utili per l’assistenza fiscale valida a partire dal 2007 aggiornata con le modifiche apportate dal decreto in esame:
INTERPELLI SULL’APPRENDISTATO
Riportiamo la sintesi delle risposte ad alcuni interpelli proposti al Ministero del Lavoro in materia di apprendistato.
Questa tipologia di contratto così ampiamente diffuso, si rifà ormai a diverse disposizione di legge a volte prive di coordinamento l’ultima delle quali, il D. Lgs. 276/2003, non ancora compiutamente operante.
È infatti noto che il contratto di apprendistato per il diritto dovere di formazione applicabile ai giovani tra i 15 e 18 anni non è operante a causa del mancato compimento della riforma dei cicli scolastici.
Tale situazione dà origine a diversi dubbi interpretativi che sfociano in altrettanti interpelli ai quali si deve fare riferimento per l’instaurazione e la gestione del contratto di apprendistato.
Contratto di apprendistato con giovani tra i 15 e 18 anni
In attesa della piena operatività della riforma dei cicli scolastici come precisato in premessa, con i giovani minorenni non è possibile stipulare un contratto di apprendistato in base all’articolo 48 del D. lgs. 276/2006 né è possibile stipulare contratti di apprendistato professionalizzante in quanto rivolti solamente ai maggiorenni.
In questo caso pertanto i contratti di apprendistato potranno essere stipulati con riferimento alla vecchia normativa: L. n. 25/1955 e n. 196/1997.
Per questi contratti, anche gli aspetti formativi dovranno essere ispirati alle vecchie disposizioni con obbligo di comunicare alle Regioni i nominativi degli apprendisti assunti.
Una volta adempiuto l’obbligo comunicativo, i datori di lavoro dovranno attendere l’eventuale chiamata da parte della Regione per l’avvio della formazione.
Disciplina di riferimento per i giovani assunti in base al vecchio apprendistato
È connessa ai quesiti precedenti la questione relativa ai giovani che vengono assunti in base alla L. n. 25/1955 e n. 196/1997 per i quali il Ministero del lavoro precisa quanto segue con i riferimento ai settori nei quali i contratti collettivi hanno regolato il nuovo apprendistato professionalizzante.
Ebbene, in questi casi, il datore di lavoro dovrà riferirsi alla vecchia disciplina contrattuale sorta in vigenza della L. 25/1955 e n. 196/1997 ma, per quanto riguarda l’aspetto economico, dovrà fare riferimento alla disciplina dell’apprendistato professionalizzate per evitare disparità di trattamento tra i lavoratori.
È opinione di chi scrive che i contratti stipulati prima che il CCNL abbia regolato il nuovo apprendistato debbano seguire integralmente la vecchia disciplina mentre l’indicazione del Ministero debba essere rispettata solo con riferimento ai contratti stipulati dopo che il CCNL ha regolato l’apprendistato professionalizzante, con giovani ai quali tale forma di contratto non è applicabile.
La disposizione pone comunque problemi di coordinamento in quanto la progressione di inquadramento e retributiva generalmente disposta dai contratti collettivi per l’apprendistato professionalizzante, non è facilmente conciliabile con la durata dell’apprendistato disposta dalle vecchie discipline contrattuali.
Sarebbe auspicabile a tale proposito, che le parti stipulanti i contratti collettivi, individuassero i profili retributivi da applicare ai casi in questione.
Assenza di regolamentazione dell’apprendistato professionalizzante da parte della contrattazione collettiva nazionale
In assenza della completa regolamentazione da parte della contrattazione collettiva nazionale seguita dal datore di lavoro, l’apprendistato professionalizzante non è applicabile anche dove la Regione abbia compiutamente emanato le disposizioni di sua competenza.
Il Ministero precisa inoltre che solo la contrattazione a livello nazionale è deputata a regolare tale istituto e diversi livelli di contrattazione (regionale, provinciale, aziendale) non possono sostituirsi ad essa.