Dal 1 luglio 2006, cambiano i parametri per la corresponsione dell’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) che resteranno in vigore fino al 30 giugno 2007.
I lavoratori dovranno pertanto consegnare al datore di lavoro il modello ANF/DIP con l’indicazione della composizione del proprio nucleo familiare ed il relativo reddito complessivamente percepito nel 2005.
Riproponiamo brevemente le condizioni ed i requisiti richiesti per la fruizione dell’assegno.
Composizione del nucleo familiare
· richiedente;
· coniuge del richiedente non legalmente ed effettivamente separato;
· figli ed equiparati minori di età e non coniugati;
· figli ed equiparati maggiorenni che, a causa di difetto fisico o mentale, si trovano nell’impossibilità assoluta e permanente di dedicarsi ad un proficuo lavoro;
· fratelli, sorelle, nipoti minori e non coniugati, ovvero senza limiti di età qualora siano inabili, e solo se sono orfani di entrambi i genitori e non sono titolari di pensione ai superstiti.
La circ. INPS n. 40/1997 prevedeva che la situazione familiare potesse essere comprovata solo dallo stato di famiglia che ha validità quinquennale. Tuttavia l’Istituto, interpellato per le vie brevi, ammette, qualora il datore di lavoro lo consenta, anche l’autocertificazione ovviamente delle sole situazioni che trovano riscontro nell’anagrafe italiana.
Il datore di lavoro infatti non è obbligato ad accettare l’autocertificazione e riteniamo sia più sicuro rilevare la composizione del nucleo familiare dallo stato di famiglia rilasciato dall’anagrafe che, per i cittadini italiani, ha validità quinquennale. Per i cittadini stranieri l’INPS, sempre interpellato per le vie brevi, ha confermato che lo stato di famiglia attestante situazioni rilevabili dall’anagrafe italiana, deve essere prodotto con cadenza annuale.
I cittadini extracomunitari che, nei casi previsti dalle convenzioni internazionali, richiedono l’ANF per i familiari residenti all’estero, devono ottenere specifica autorizzazione per la quale devono produrre apposita documentazione.
Il modello ANF/DIP dovrà essere restituito al datore di lavoro entro il mese di luglio.
In assenza della documentazione il datore di lavoro non potrà dar luogo alla liquidazione dell’assegno.
L’assegno viene determinato rapportando il numero dei componenti il nucleo familiare al reddito da questo conseguito nell’anno 2004.
I redditi interessati (rilevabili da: mod. 730/2006 - Unico 2006 - mod. Cud 2006 - altra documentazione) sono i seguenti:
· reddito complessivo assoggettabile a IRPEF/IRE (al lordo degli oneri deducibili e delle deduzioni), compresi i redditi a tassazione separata (ad esempio: arretrati anni precedenti, indennità sostitutiva del preavviso, incentivo all'esodo, ecc.).
Il reddito dell'abitazione principale deve essere considerato al lordo della deduzione prevista dalla legislazione tributaria (cfr. Inps, messaggio 28 giugno 1994, n. 13065);
· redditi di qualsiasi natura compresi, se superiori a euro 1.032,91 (limite annuo riferito all'intero nucleo familiare e non ai singoli componenti al lordo delle ritenute fiscali), quelli esenti da imposta e quelli soggetti alla ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva.
Si ricorda che il diritto all’assegno presuppone che il reddito del nucleo familiare sia composto, almeno per il 70%, da reddito da lavoro dipendente (compreso il corrispettivo di eventuali collaborazioni coordinate e continuative).
Il lavoratore è tenuto a comunicare al datore di lavoro eventuali variazioni alla composizione del nucleo familiare che dovessero intervenire successivamente al 1 luglio 2006.