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STUDIO ASSOCIATO PERUZZI TRIGGIANI DANI
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Tel. 0571 994128

 
 
CIRCOLARE BIMESTRALE N. 3 DEL 17/05/2006

SOMMARIO
- CIRCOLARE BIMESTRALE N. 3 DEL 17/05/2006
- AFFIDO TEMPORANEO E CONGEDO PARENTALE
- LA MAXI SANZIONE SUL LAVORO NERO
- INVIO ON LINE DELLE DOMANDE DI INTEGRAZIONE SALARIALE
- L’INDENNIZZABILITA’ DEL DANNO BIOLOGICO
- SOSPENSIONE DAL LAVORO E INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE
- DEBITI CONTRIBUTIVI E TASSI DI DILAZIONE - DIFFERIMENTO - SANZIONI CIVILI
- LO SCONTO CONTRIBUTIVO ALLE IMPRESE EDILI
- TERMINI PER L’ASSISTENZA FISCALE
- LE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER ALCUNI CONTRATTI DI LAVORO INTRODOTTI DALLA LEGGE BIAGI
- ARTIGIANI E COMMERCIANTI CONTRIBUZIONE 2006
- LA GIURISPRUDENZA
- SCADENZARIO LAVORO: MAGGIO 2006, GIUGNO 2006, PRIMI GIORNI DI LUGLIO 2006
 

CIRCOLARE BIMESTRALE N. 3 DEL 17/05/2006


Clicca sul logo qui sopra per scaricare la circolare nel formato Pdf

AFFIDO TEMPORANEO E CONGEDO PARENTALE

L’art. 26 del D. Lgs. n. 151/2001 indennizza l’astensione obbligatoria per maternità (tre mesi dopo la nascita del figlio) anche nei casi di affidamento preadottivo o di adozione del minore di età non superiore a 6 anni.

Con messaggio n. 5748 del 23 febbraio 2006, l’INPS precisa che tale diritto spetta anche nei casi di affido temporaneo con l’avvertimento che, una volta fruito per l’affido temporaneo, tale congedo non può più essere utilizzato a fronte di eventuali successivi affidi preadottivi o in caso di adozione.

LA MAXI SANZIONE SUL LAVORO NERO

Si ricorda che la L. n. 73/2002, ha introdotto una sanzione, aggiuntiva rispetto a quelle già esistenti, finalizzata a punire il lavoro nero.

in pratica, l’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture contabili comporta, oltre al pagamento dei contributi e relative sanzioni, il pagamento di una ulteriore sanzione determinata in ragione della percentuale minima del 200% e massima del 400% del costo del lavoro calcolato in base alla contrattazione collettiva vigente dall’inizio dell’anno in cui è stata effettuata la verifica.

Con sentenza della Corte Costituzionale è stato poi stabilito che il datore di lavoro possa provare che il rapporto di lavoro irregolare ha avuto inizio successivamente al 1° gennaio dell’anno oggetto della verifica.

Ora, le sezioni unite della Corte di Cassazione, hanno definitivamente attribuito al giudice tributario la competenza a trattare le controversie relative alla sanzione in oggetto.

Pertanto, eventuali ricorsi avverso ad ordinanze ingiunzione aventi ad oggetto la “maxi sanzione”, andranno presentati innanzi alla commissione tributaria.

INVIO ON LINE DELLE DOMANDE DI INTEGRAZIONE SALARIALE

Con messaggio n. 6877 del 6 marzo 2006, l’INPS fornisce le istruzioni per la presentazione telematica delle domande di autorizzazione alla corresponsione delle integrazioni salariali.

I moduli attualmente messi o­n line e, quindi, utilizzabili per l’invio telematico sono i seguenti:

·         IG 15 - Domanda di integrazione salariale ordinaria per il settore industria;

·         IGI 15/ed - Domanda di integrazione salariale ordinaria settore edilizia;

·         IGI 15/str – Domanda di trattamento straordinario di integrazione salariale;

·         IG str/aut -Prospetto per il pagamento diretto delle integrazioni salariali.

La compilazione e l’invio dei moduli è possibile collegandosi al sito www.inps.it alla pagina “moduli” sezione “Prestazioni a sostegno del reddito”.

La presentazione telematica è ammessa solo per i soggetti (aziende e consulenti) registrati nel sito dell’Istituto e in possesso di regolare Pin di autenticazione.

Le istruzioni precisano che gli allegati possono essere spediti in forma elettronica o essere presentati a mano o per posta.

È possibile anche la trasmissione per fax al numero 800803164 utilizzando esclusivamente il modulo allegato disponibile sul sito internet dell’Istituto alla pagina “Moduli”, sezione “Prestazioni a sostegno del reddito”. Solo l’utilizzo di tale modulistica consente, la trasformazione in file digitale del documento inviato per fax ed il conseguente abbinamento con la pratica.

 

L’INDENNIZZABILITA’ DEL DANNO BIOLOGICO

La deliberazione n. 87 del 28 febbraio 2006, emanata dal Consiglio di Amministrazione dell’INAIL, ci fornisce l’occasione per tornare sulla indennizzabilità del danno biologico definita dall’art. 13 c. 1 del D. Lgs n. 38/2000 nel modo seguente: “lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato”.

Si tratta quindi di un risarcimento ulteriore rispetto a quello da sempre garantito dall’INAIL e finalizzato a risarcire i soggetti assicurati rispetto alla riduzione della capacità lavorativa conseguente un infortunio.

Il danno biologico viene risarcito dall’INAIL con le seguenti modalità:

·         Per menomazioni fino al 5% – nessun risarcimento (franchigia);

·         Per menomazioni dal 6% a 15% - indennizzo in forma di capitale;

·         Per menomazioni oltre il 15% - indennizzo mediante costituzione di una rendita.

Con la delibera sopra richiamata, l’INAIL propone di abbassare la soglia di indennizzabilità per particolari lesioni, anche al di sotto del limite del 6%; inoltre propone di portare dal 16% al 11%, il limite dal quale risarcire il danno sotto forma di rendita anziché in forma capitale.

Tale proposta, soggetta all’approvazione da parte del Ministero del Lavoro, ci fornisce l’occasione per verificare le coperture assicurative poste in essere dalle aziende, ulteriori rispetto a quelle garantite dall’Istituto.

Occorre precisare infatti che, oltre alla scopertura determinata dalla franchigia, le tabelle adottate dall’INAIL per la liquidazione del danno, possono essere inferiori a quelle adottate dal giudice al quale il lavoratore infortunato può rivolgersi per ottenere dal datore di lavoro, un indennizzo superiore a quello garantito dall’INAIL.

Potrebbe quindi essere il caso di verificare le coperture assicurative adottate dalla ditta, ulteriori rispetto a quelle obbligatorie previste dall’INAIL.

SOSPENSIONE DAL LAVORO E INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE

Con l’emanazione del DM 1 febbraio 2006 pubblicato in G.U. n. 62 del 15 marzo 2006, è stata data attuazione alla previsione introdotta dal D. L. n. 35/2005.

Tale disposizione ha esteso il diritto alla indennità di disoccupazione ordinaria ai lavoratori sospesi dal lavoro a fronte delle seguenti situazioni che devono rivestire carattere di transitorietà:

a)      crisi di mercato, comprovata dall'andamento negativo ovvero involutivo degli indicatori economico finanziari aziendali complessivamente considerati;

b)      mancanza di lavoro, di commesse o di ordini;

c)      mancanza di materie prime non dipendente da inadempienze contrattuali dell'azienda o da inerzia del datore di lavoro;

d)      incendio;

e)      calamità naturali.

Il D. L. n. 35/2005 ha inoltre esteso il diritto alla disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti, a favore dei lavoratori dipendenti da imprese artigiane, a fronte delle situazioni sopra elencate, purché sia previsto un intervento integrativo pari al 20% a carico degli enti bilaterali, o alla somministrazione da parte degli stessi, di attività formative di durata non inferiore a 120 ore.

A tale proposito l’INPS ha emanato il messaggio n. 8807 del 14 marzo 2006 con il quale detta le istruzioni operative.

Il messaggio precisa che possono essere indennizzati i periodi di sospensioni posti in essere dal 17 marzo 2005 (data di entrata in vigore del D.L. n. 35/2005).

A tale fine ricorda che i datori di lavoro sono tenuti a comunicare ai Centri per l’Impiego e alle sedi INPS competenti, la sospensione dell’attività lavorativa e le relative motivazioni nonché l’elenco dei lavoratori interessati.

I datori di lavoro dovranno inviare alla sede INPS competente, un supporto cartaceo accompagnato da file Excel o Word, con l’elenco dei lavoratori interessati alla sospensione contenente i seguenti dati:

1)      Cognome e nome;

2)      Codice fiscale;

3)      Giornate di sospensione indennizzabili;

4)      Motivazione della sospensione;

5)      Indicazione del raggiungimento o meno dell’accordo di sospensione con le organizzazioni sindacali.

I lavoratori dovranno dichiarare la loro disponibilità al lavoro presso i Centri per l’Impiego. Tale dichiarazione non è necessaria nel caso in cui la sospensione sia stata oggetto di accordo sindacale.

Con il messaggio citato l’INPS ricorda che le prestazioni in oggetto non competono ai lavoratori titolari di trattamento di integrazione salariale o ai lavoratori impiegati con contratti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, per i periodi nei quali non è prevista la prestazione lavorativa o, ancora, per i lavoratori occupati con contratti di lavoro che prevedono sospensioni lavorative programmate.

DEBITI CONTRIBUTIVI E TASSI DI DILAZIONE - DIFFERIMENTO - SANZIONI CIVILI

A decorrere dal 8 marzo 2006, il Tasso Ufficiale di Riferimento fissato dalla Banca centrale europea, è stato elevato al 2,5%.

Conseguentemente cambiano i tassi di dilazione e di differimento contributivo nonché il tasso applicato per la determinazione delle sanzioni civili.

Con circolare n. 42 del 14 marzo 2006 l’INPS comunica i seguenti nuovi valori a decorrere dal 8 marzo 2006:

·         nei casi di autorizzazione al differimento degli adempimenti contributivi, o nei casi di rateazione concesse dal 8 marzo, il tasso passa al 8,5% (valore del TUR maggiorato di 6 punti);

·         per il ritardato pagamento delle inadempienze contributive spontaneamente denunciate nei termini oppure spontaneamente denunciate entro l'anno e pagate entro i 30 giorni successivi, il tasso applicabile è pari al TUR (2,50%) maggiorato di cinque punti e mezzo, quindi, all'8% annuo ai sensi della Legge 23 dicembre 2000 art. 116 c. 8 lettera a) e lettera b- secondo periodo;

·         per il mancato pagamento dei contributi accertati dall'Istituto, denunciati dagli interessati oltre un anno dalla scadenza oppure denunciati entro l'anno e non pagati nei 30 giorni, il tasso applicabile è pari al 30% annuo ai sensi della citata L. 388/2000 art. 116 c. 8 lettera b);

·         nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, semprechè il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, il tasso applicabile è pari al TUR maggiorato di 5,5 punti e quindi all'8% annuo;

·         per il mancato o tardivo versamento di contributi riferito a procedure concorsuali si applica il tasso ufficiale di riferimento in misura comunque non inferiore al tasso legale (ora pari al 2,50%).

LO SCONTO CONTRIBUTIVO ALLE IMPRESE EDILI

Con D.M. del 1 febbraio 2006, pubblicato sulla G. U. del 14 aprile 2006, il Ministero del Lavoro ha confermato, per l’anno 2005, la riduzione contributiva alle imprese edili, comprese le cooperative di produzione e lavoro nella misura dell’11,50% dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per gli operai occupati a tempo pieno (40 ore settimanali).

La riduzione si applica sulla contribuzione dovuta all’INPS, diversa da quella dovuta al Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti, e all’INAIL.

Con la circolare n. 61 del 21 aprile 2006, l’INPS ha diramato le istruzioni per procedere al conguaglio della contribuzione pregressa.

A tale proposito si ricorda che i datori di lavoro che possono fruire del benefico sono quelli esercenti attività contraddistinte dai codici ISTAT dal 45.11 al 45.45.2.

I contributi INPS potranno essere recuperati entro il 16 luglio 2006 esponendoli nel quadro D del modello DM10 preceduti dal codice “L207”.

Alle aziende che avessero già fruito del beneficio nel corso dell’anno 2005, saranno annullate le note di rettifica eventualmente emesse.

Poiché il riconoscimento del beneficio è subordinato al rispetto delle disposizioni che consentono la fruizione della fiscalizzazione e dello sgravio (rispetto dei contratti, iscrizione alle casse edili ecc.) i datori di lavoro che non avessero ancora provveduto, dovranno inviare all’INPS dichiarazione di regolarità contributiva rilasciata dalle casse edili.

TERMINI PER L’ASSISTENZA FISCALE

Con circolare n. 13 del 6 aprile 2006, l’Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni per l’assistenza fiscale da prestare nell’anno 2006 che, per quanto riguarda le scadenze a carico dei contribuenti e dei CAF, sostanzialmente conferma quanto già disposto lo scorso anno.

Anche per quest’anno vengono confermate le scadenze sotto riportate.

SCADENZA

ADEMPIMENTO

2 maggio

L’assistito consegna al datore di lavoro che ha dichiarato la disponibilità a prestare assistenza fiscale diretta, il modello 730 compilato e sottoscritto allegando la busta chiusa contenente la scheda per la destinazione dell’8 per mille e del 5 per mille (anche se la scelta non è stata effettuata).

15 giugno

L’assistito consegna al CAF o al professionista abilitato che rilascia ricevuta:

·         il modello 730;

·         i modelli 730-1 e 730 – 1bis compilati anche se non ha effettuato la scelta per la destinazione del 8 per mille e del 5 per mille;

·         la documentazione fiscale necessaria allo svolgimento dell’assistenza.

30 giugno

Il CAF o il professionista abilitato, comunica al sostituto di imposta, con 730-4, il risultato della dichiarazione e consegna all’assistito una copia della stessa con modello 730-3

Retribuzione corrisposta nel mese di luglio

I datori di lavoro procedono al conguaglio, in busta paga, degli importi a debito o a credito evidenziati nei modelli 730-4 (730-3 nel caso di assistenza fiscale prestata direttamente dal sostituto) che proseguirà nei mesi successivi nei casi di rateazione o di incapienza.

Entro 15 giorni dal ricevimento del mod. 730-4

I sostituti di imposta restituiscono ai CAF o ai professionisti che hanno svolto l’assistenza fiscale, una copia del 730-4 datato e firmato per ricevuta. È importante apporre la data di ricevimento per comprovare eventuali ritardi nel ricevimento del modello che comportano slittamenti nella effettuazione delle operazioni di conguaglio con conseguenti possibili sanzioni a carico di chi ha determinato il ritardo.

Rimangono immutate tutte le altre scadenze.

Poiché il risultato contabile della dichiarazione dovrà essere addebitato o accreditato con la retribuzione corrisposta nel mese di luglio, si raccomanda alle aziende di trasmettere tempestivamente allo studio i modelli 730-4 che arriveranno dai CAF o dai professionisti.

 

LE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER ALCUNI CONTRATTI DI LAVORO INTRODOTTI DALLA LEGGE BIAGI

Con circolare n. 41 del 13 marzo 2006 l’INPS ha riepilogato i trattamenti previdenziali e assistenziali a carico dell’Istituto, spettanti ai lavoratori occupati con particolari contratti di lavoro prevalentemente introdotti o modificati dal D. Lgs. 276/2003 (legge Biagi).

Riepiloghiamo solo i trattamenti spettanti ai titolari di contratti di lavoro a progetto e agli apprendisti in quanto rappresentano le tipologie di rapporto più diffuse.

LAVORO A PROGETTO

A.N.F.

Malattia e Tbc

Maternità

Spetta l’assegno ai lavoratori per i quali si versa l’aliquota intera (attualmente 18,20%) comprensiva del contributo dello 0,50%. La domanda deve essere presentata dal lavoratore all’INPS che eroga direttamente.

Spetta l’indennità in caso di ricovero ai lavoratori per i quali si versa l’aliquota intera (attualmente 18,20%) comprensiva del contributo dello 0,50%. La domanda deve essere presentata dal lavoratore all’INPS che eroga direttamente.

Spetta l’indennità, se si verificano i parametri contributivi, alle lavoratrici per le quali si versa l’aliquota intera (attualmente 18,20%) comprensiva del contributo dello 0,50%. La domanda deve essere presentata dal lavoratore all’INPS che eroga direttamente per i 2 mesi precedenti il parto e per i tre successivi. Non è necessaria l’astensione dal lavoro.

A tali lavoratori non spettano le prestazioni di CIG, mobilità, disoccupazione.

 

APPRENDISTI

A.N.F.

Malattia e Tbc

Maternità

Spetta l’assegno nella misura e con le modalità previste per la generalità dei lavoratori dipendenti

Non spetta l’indennità di malattia a carico dell’INPS mentre spetta il trattamento di tbc

Spetta l’assegno nella misura e con le modalità previste per la generalità dei lavoratori dipendenti

Integrazioni salariali

Disoccupazione

Mobilità

Non spettano i trattamenti di CIG e CIGS

Non spetta la disoccupazione ma i periodi di lavoro prestato con tale qualifica sono utili alla maturazione della disoccupazione con requisiti ridotti.

Gli apprendisti sono esclusi dal trattamento di mobilità

ARTIGIANI E COMMERCIANTI CONTRIBUZIONE 2006

Con la circolare n. 24 del 15 febbraio 2006 l’INPS comunica la consueta revisione delle aliquote contributive e delle retribuzioni minime imponibili di artigiani e commercianti.

Per le categorie in esame il reddito minimo imponibile relativo all’anno 2006 aumenta passando da euro 13.133,00 a euro, 13.345,00 mentre aumenta di un ulteriore 0,20% l’aliquota contributiva.

Con le tabelle che seguono riassumiamo la situazione contributiva relativa al 2005 e al 2006.

ANNO 2005

artigiano

commerciante

reddito 2004

Titolare
collab. con
più di 21 anni

collaboratori
fino a 21 anni
(3)

titolare
collab. con
più di 21 anni

collaboratori fino a 21 anni (3)

Fino a Euro(1)

13.133,00

17,20%

14,20%

17, 59%

14,59%

Successivi

25.508,00

17,20%

14,20%

17, 59%

14,59%

Successivi (2)

25.761,00

18,20%

15,20%

18, 59%

15, 59%

Massimale (2)

64.402,00

 

1.      Imponibile minimo sul quale l’INPS calcola i contributi fissi e invia i relativi modelli di pagamento, nei modelli è compreso anche il contributo di maternità pari a Euro 7,44 (0,62 mensili).

2.      Per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31.12.1995 iscritti dal 1996 o successivamente, il massimale per il 2005 è di Euro 84.049,00 tale importo non è frazionabile a mese, quindi l’importo indicato in tabella per Euro 25.761,00 diventa per questi ultimi pari Euro 45.408,00;

3.      Riduzione applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore compie 21 anni.

ANNO 2006

artigiano

commerciante

reddito 2005

Titolare
collab. con
più di 21 anni

collaboratori
fino a 21 anni
(3)

titolare
collab. con
più di 21 anni

collaboratori fino a 21 anni (3)

Fino a Euro(1)

13.345,00

17,40%

14,40%

17, 79%

14,79%

Successivi

25.952,00

17,40%

14,40%

17, 79%

14,79%

Successivi (2)

26.198,00

18,40%

15,40%

18, 79%

15, 79%

Massimale (2)

65.495,00

 

1.      Imponibile minimo sul quale l’INPS calcola i contributi fissi e invia i relativi modelli di pagamento, nei modelli è compreso anche il contributo di maternità pari a Euro 7,44 (0,62 mensili).

2.      Per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31.12.1995 iscritti dal 1996 o successivamente, il massimale per il 2006 è di Euro 85.478,00 tale importo non è frazionabile a mese, quindi l’importo indicato in tabella per Euro 26.198,00 diventa per questi ultimi pari Euro 46.181,00;

3.      Riduzione applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore compie 21 anni.

Importo minimo da versare

In conseguenza di quanto indicato l’importo minimo da versare è così determinato:

artigiano

commerciante

Titolare collab. con
più di 21 anni

collaboratori
fino a 21 anni

Titolare collab. con
più di 21 anni

collaboratori fino a 21 anni

2.322,03

1.921,68

2.374,08

1.973,73

Per i periodi inferiori all’anno solare, i contributi sono rapportati a mese.

Ulteriori precisazioni

Il contributo previdenziale deve essere calcolato su tutti i redditi d’impresa e non solamente su quello che dà titolo all’iscrizione INPS (eventuali perdite riducono l’imponibile).

La regola del reddito minimo non si applica agli affittacamere e ai produttori di assicurazione del terzo e quarto gruppo, iscritti alla gestione speciale commercianti, questi soggetti versano i contributi calcolandoli sul reddito effettivo con relativa maggiorazione per maternità.

Scadenze: I contributi fissi scadono il 16 maggio, 16 agosto, 16 novembre e 16 febbraio mentre i contributi dovuti sulla quota eccedente il minimale vanno versati entro i termini previsti per i versamenti relativi alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche (saldo, 1° acconto e 2° acconto).

Nel caso di impresa familiare, i contributi fissi dovuti dai collaboratori si sommano a quelli del titolare mentre i contributi oltre il minimale sono versati separatamente.

Per i soci di S.r.l. iscritti alle gestioni artigiani o commercianti, la base imponibile è determinata dal reddito dichiarato ai fini fiscali dalla società e teoricamente attribuibile al socio sulla base della quota di partecipazione agli utili.

Periodi inferiori all’anno

Per artigiani e commercianti con contribuzione anteriore al 1 gennaio 1996 il minimale e il massimale sono frazionabili a mese.

Per artigiani e commercianti con inizio dell’attività in data successiva al 31 dicembre 1995 il minimale e il massimale contributivo non sono frazionabili a mese.

Riduzioni

Godono della riduzione del 50% artigiani e commercianti con più di 65 anni d’età già pensionati INPS (non titolari di pensione di reversibilità) previa presentazione della relativa richiesta (rif. Circ. 63 del 17.3.98 e Circ. 33 del 15.2.1999 e circ. 175 del 29.7.1998).

I versamenti vanno arrotondati all’unità di Euro, sia gli acconti che il saldo.

LA GIURISPRUDENZA

LA TRATENUTA DEI CONTRIBUTI SINDACALI

Sentenza Corte di Cassaz. Sez. Unite n. 28269 del 21.12.2005

Il rifiuto opposto dal datore di lavoro di versare al sindacato le quote sindacali cedute dai dipendenti, configura un inadempimento censurabile sul piano civilistico. Tale ipotesi configurerebbe anche comportamento antisindacale perseguibile ai sensi dell’art. 28 della L. n. 300/1970.

LA RESPONSABILITÀ DEL TITOLARE DI IMPRESA INDIVIDUALE NEI CONFRONTI DEI FAMILIARI

Sentenza Tribunale di Milano 23.02.2006

Si segnala questa sentenza in quanto sottolinea la responsabilità del titolare di impresa individuale nei confronti dei familiari collaboratori che operano nell’impresa. A fronte di un infortunio occorso al figlio, il padre, titolare della ditta, è stato imputato di reato per aver procurato lesioni al figlio che usava una macchina non in regola con le norme antinfortunistiche.

SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO – OBBLIGAZIONI RETRIBUTIVE E CONTRIBUTIVE

Sentenza Corte di Cassaz. Sez. lavoro n. 1301 del 24.01.2006

La sentenza afferma che, nel caso di sospensione consensuale del rapporto di lavoro senza obbligo quindi di prestazione lavorativa né di controprestazione retributiva, non sorge alcun obbligo da natura contributiva.

In assenza della obbligazione retributiva non è infatti nemmeno applicabile il minimale contributivo.

SCADENZARIO LAVORO: MAGGIO 2006, GIUGNO 2006, PRIMI GIORNI DI LUGLIO 2006