Con la circolare n. 24 del 15 febbraio 2006 l’INPS comunica la consueta revisione delle aliquote contributive e delle retribuzioni minime imponibili di artigiani e commercianti.
Per le categorie in esame il reddito minimo imponibile relativo all’anno 2006 aumenta passando da euro 13.133,00 a euro, 13.345,00 mentre aumenta di un ulteriore 0,20% l’aliquota contributiva.
Con le tabelle che seguono riassumiamo la situazione contributiva relativa al 2005 e al 2006.
ANNO 2005 | artigiano | commerciante |
reddito 2004 | Titolare collab. con più di 21 anni | collaboratori fino a 21 anni (3) | titolare collab. con più di 21 anni | collaboratori fino a 21 anni (3) |
Fino a Euro(1) | 13.133,00 | 17,20% | 14,20% | 17, 59% | 14,59% |
Successivi | 25.508,00 | 17,20% | 14,20% | 17, 59% | 14,59% |
Successivi (2) | 25.761,00 | 18,20% | 15,20% | 18, 59% | 15, 59% |
Massimale (2) | 64.402,00 | |
1. Imponibile minimo sul quale l’INPS calcola i contributi fissi e invia i relativi modelli di pagamento, nei modelli è compreso anche il contributo di maternità pari a Euro 7,44 (0,62 mensili).
2. Per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31.12.1995 iscritti dal 1996 o successivamente, il massimale per il 2005 è di Euro 84.049,00 tale importo non è frazionabile a mese, quindi l’importo indicato in tabella per Euro 25.761,00 diventa per questi ultimi pari Euro 45.408,00;
3. Riduzione applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore compie 21 anni.
ANNO 2006 | artigiano | commerciante |
reddito 2005 | Titolare collab. con più di 21 anni | collaboratori fino a 21 anni (3) | titolare collab. con più di 21 anni | collaboratori fino a 21 anni (3) |
Fino a Euro(1) | 13.345,00 | 17,40% | 14,40% | 17, 79% | 14,79% |
Successivi | 25.952,00 | 17,40% | 14,40% | 17, 79% | 14,79% |
Successivi (2) | 26.198,00 | 18,40% | 15,40% | 18, 79% | 15, 79% |
Massimale (2) | 65.495,00 | |
1. Imponibile minimo sul quale l’INPS calcola i contributi fissi e invia i relativi modelli di pagamento, nei modelli è compreso anche il contributo di maternità pari a Euro 7,44 (0,62 mensili).
2. Per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31.12.1995 iscritti dal 1996 o successivamente, il massimale per il 2006 è di Euro 85.478,00 tale importo non è frazionabile a mese, quindi l’importo indicato in tabella per Euro 26.198,00 diventa per questi ultimi pari Euro 46.181,00;
3. Riduzione applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore compie 21 anni.
Importo minimo da versare
In conseguenza di quanto indicato l’importo minimo da versare è così determinato:
artigiano | commerciante |
Titolare collab. con più di 21 anni | collaboratori fino a 21 anni | Titolare collab. con più di 21 anni | collaboratori fino a 21 anni |
2.322,03 | 1.921,68 | 2.374,08 | 1.973,73 |
Per i periodi inferiori all’anno solare, i contributi sono rapportati a mese.
Ulteriori precisazioni
Il contributo previdenziale deve essere calcolato su tutti i redditi d’impresa e non solamente su quello che dà titolo all’iscrizione INPS (eventuali perdite riducono l’imponibile).
La regola del reddito minimo non si applica agli affittacamere e ai produttori di assicurazione del terzo e quarto gruppo, iscritti alla gestione speciale commercianti, questi soggetti versano i contributi calcolandoli sul reddito effettivo con relativa maggiorazione per maternità.
Scadenze: I contributi fissi scadono il 16 maggio, 16 agosto, 16 novembre e 16 febbraio mentre i contributi dovuti sulla quota eccedente il minimale vanno versati entro i termini previsti per i versamenti relativi alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche (saldo, 1° acconto e 2° acconto).
Nel caso di impresa familiare, i contributi fissi dovuti dai collaboratori si sommano a quelli del titolare mentre i contributi oltre il minimale sono versati separatamente.
Per i soci di S.r.l. iscritti alle gestioni artigiani o commercianti, la base imponibile è determinata dal reddito dichiarato ai fini fiscali dalla società e teoricamente attribuibile al socio sulla base della quota di partecipazione agli utili.
Periodi inferiori all’anno
Per artigiani e commercianti con contribuzione anteriore al 1 gennaio 1996 il minimale e il massimale sono frazionabili a mese.
Per artigiani e commercianti con inizio dell’attività in data successiva al 31 dicembre 1995 il minimale e il massimale contributivo non sono frazionabili a mese.
Riduzioni
Godono della riduzione del 50% artigiani e commercianti con più di 65 anni d’età già pensionati INPS (non titolari di pensione di reversibilità) previa presentazione della relativa richiesta (rif. Circ. 63 del 17.3.98 e Circ. 33 del 15.2.1999 e circ. 175 del 29.7.1998).
I versamenti vanno arrotondati all’unità di Euro, sia gli acconti che il saldo.