Premessa
Come oramai di consueto, per facilitarne l’approvazione parlamentare, la finanziaria 2006 è stata predisposta in un solo mega-articolo suddiviso in centinaia di commi, i riferimenti ai vari argomenti rinviano quindi al numero del comma dell’unico articolo.
Le norme sulle quali si è concentrato il commento sono quelle relative ai rapporti di lavoro.
Riepilogo
La legge finanziaria 2006, legge nr. 266 del 23 dicembre 2005 è stata è stato pubblicato sulla GU. nr. 302 del 29 dicembre 2005 supplemento ordinario nr. 211. Il provvedimento è formato da un solo articolo suddiviso in ben 612 commi.
Le disposizioni relative, salvo diversa esplicita precisazione, entrano in vigore il 1° gennaio 2006.
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107 Interventi per il settore dell’autotrasporto
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107. Sconto contributi INPS per autotrasportatori
Sono stati stanziati 120 milioni di Euro per lo sgravio dei contributi INPS, a carico dei datori di lavoro, per i dipendenti aventi qualifica di autista inquadrati al 3° livello e 3° livello super.
L’esonero contributivo, riferito all’anno 2005, è riconosciuto nel limite di ore mensili individuali di orario ordinario che sarà determinato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Per l’applicazione di tale beneficio che non potrà superare le 20 ore mensili, dovranno essere emanate specifiche istruzioni.
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123. Deducibilità dei contributi ai fondi di assistenza
È stata prorogata anche per il 2006 la norma che esclude dalla base imponibile del reddito da lavoro dipendente, i contributi versati dal datore di lavoro a enti o casse aventi fine esclusivamente assistenziale, in conformità a disposizioni contrattuali, nei limiti di Euro 3.615,20 annui.
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124. Clausola di salvaguardia
Anche per i redditi 2006 i contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi, potranno optare, ove lo ritenessero più favorevole, per la tassazione del reddito in base alle disposizioni vigenti al 31 dicembre 2002 o al 31 dicembre 2004.
Si precisa che i sostituti di imposta, nella determinazione delle ritenute, dovranno applicare deduzioni, scaglioni e aliquote vigenti nel 2006 in quanto tale opzione può essere fatta valere solo in sede di dichiarazione dei redditi da parte del contribuente.
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137. Versamento minimo del saldo imposte dirette
A decorrere dal 1° gennaio 2006, in sede di dichiarazione dei redditi e con riferimento alla singola imposta o addizionale, il versamento non è dovuto e il rimborso del credito d’imposta non è effettuato se l’importo risultante della dichiarazione non supera il limite di 12 euro, il precedente limite era di 10,33 euro..
La disposizione si applica anche al modello “730”. Se il modello “730” viene comunque presentato ai soggetti che prestano assistenza fiscale o al sostituto dell’imposta, non sarà riconosciuto alcun compenso a carico del bilancio dello Stato.
Si precisa che tale limite riguarda solo le imposte determinate in sede di dichiarazione dei redditi mentre non riguarda le ritenute operate dai sostituti di imposta in sede di tassazione delle retribuzioni/compensi.
Le modifiche non riguardano il saldo IRAP e IVA per i quali rimangono i vecchi limiti di 10,33 euro.
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256. Certificazione dei contratti di lavoro
L’articolo 75 del D.Lgs. 276/2003 prevede la possibilità di certificare i contratti di lavoro stipulati tra le parti al fini di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione del contratto.
Il successivo articolo 76 elenca i soggetti abilitati alla certificazione.
Ora il presente comma ha esteso la possibilità di certificare i contratti a:
· il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, esclusivamente nei casi in cui il datore di lavoro abbia le proprie sedi di lavoro in almeno due province anche di regioni diverse ovvero per quei datori di lavoro con unica sede di lavoro associati ad organizzazioni imprenditoriali che abbiano predisposto a livello nazionale schemi di convenzioni certificati dalla commissione di certificazione istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito delle risorse umane e strumentali già operanti presso la Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro;
· i consigli provinciali dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, esclusivamente per i contratti di lavoro instaurati nell'ambito territoriale di riferimento senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";
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269 - 270 - 271. Incidenza contributiva della riforma della previdenza complementare
La legge di riforma della previdenza complementare, che doveva entrare in vigore dal 2006 e il cui effetto è stato spostato al 2008, prevedeva una scaletta di sconti contributivi a favore dei datori di lavoro per compensare l’onere finanziario derivante dal versamento ai fondi di previdenza delle quote di TFR ad essi destinate. (vedi circolare bimestrale 1/2006).
In seguito alla proroga dell’entrata in vigore della riforma della previdenza complementare, la legge finanziaria 2006 ha modificato tale scaletta; riportiamo quindi la versione prevista dalla legge finanziaria.
Anno | Punti percentuali di riduzione |
2008 | 0,19 |
2009 | 0,21 |
2010 | 0,23 |
2011 | 0,25 |
2012 | 0,26 |
2013 | 0.27 |
Dal 2014 | 0,28 |
Le agevolazioni dovranno essere rapportate alla percentuali di T.F.R. maturando destinato ai fondi di previdenza complementare rispetto al T.F.R. maturato.
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331. Assegno per i nati
Per ogni figlio nato ovvero adottato nell’anno 2005 è concesso un assegno pari ad euro 1.000.
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332. Il medesimo assegno di 1.000 euro è concesso per ogni figlio nato nell’anno 2006, secondo o ulteriore per ordine di nascita, ovvero adottato.
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333. Il Ministero dell’economia e delle finanze comunica per iscritto, entro il 15 gennaio 2006, la sede dell’ufficio postale di zona presso il quale gli assegni possono essere riscossi con riferimento all’assegno per i nati/adottati nel 2005 e, previa verifica dell’ordine di nascita, entro la fine del mese successivo a quello di nascita o di adozione con riferimento all’assegno per il 2006. Gli assegni possono essere riscossi, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia di minori, dall’esercente la potestà sui figli, semprechè residente, cittadino italiano ovvero comunitario ed appartenente a un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all’anno 2004 ai fini dell’assegno di cui al comma 331 e all’anno 2005 ai fini dell’assegno di cui al comma 332, non superiore ad euro 50.000.
Per nucleo familiare s’intende quello di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 22 gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1993.
La condizione reddituale di cui al presente comma è autocertificata dall’esercente la potestà, all’atto della riscossione dell’assegno, mediante riempimento e sottoscrizione di apposita formula prestampata in calce alla comunicazione del Ministero dell’economia e delle finanze, da verificare da parte dell’Agenzia delle entrate secondo procedure definite convenzionalmente. Per l’attuazione del presente comma il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro si avvale di SOGEI Spa.
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361. – 362. La riduzione degli oneri contributivi
Dal 1 gennaio 2006 l’aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro diminuisce di 1 punto percentuale.
Tale riduzione incide sulla contribuzione dovuta alla Cassa Unica Assegno Familiari.
Qualora l’aliquota dovuta a tale titolo fosse inferiore all’1%, si procederà alla riduzione delle contribuzioni dovute per altre prestazioni temporanee (prioritariamente maternità e disoccupazione); non possono essere invece ridotti i contributi dovuti al fondo garanzia per il TFR e la quota del contributo di disoccupazione, pari allo 0,30%, che finanzia i fondi di formazione.
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412. Credito di imposta per nuove assunzioni
Si tratta di una proroga della disposizione, introdotta dalla l. n. 388/2000, la quale concede un credito di imposta a favore dei datori di lavoro per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato in aggiunta alla forza occupata, sempre a tempo indeterminato, nel periodo dal 1 agosto 2001 – 30 luglio 2002.
I lavoratori assunti in eccedenza devono avere i seguenti requisiti:
· Età superiore a 25 anni;
· Non devono avere svolta attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato per almeno 24 mesi.
Il beneficio, rappresentato da un credito di imposta compensabile nel modello F24, ammonta a Euro 100,00 per lavoratori fino a 45 anni e a Euro 150,00 per lavoratori di età superiore a 45 anni.
Gli importi sopra indicati sono aumentati di Euro 300,00 per le assunzioni effettuate in territori svantaggiati.
L’utilizzo di tali crediti è subordinato ad una richiesta preventiva che si effettua mediante istanza telematica da presentare all’Agenzia delle entrate di Pescara (modello Ico)
La finanziaria 2006 interviene solo sulle procedure di richiesta.
Qualora le assunzioni siano già state effettuate prima dell’invio del modello di autorizzazione, ove il credito venga autorizzato, non sarà necessario inviare altri dati all’Agenzia delle entrate in quanto i dati del lavoratore erano già stati inseriti nel modello Ico.
Nel caso di invio del modello Ico prima dell’assunzione del lavoratore, il datore di lavoro dovrà, a pena di decadenza del beneficio:
· Procedere all’assunzione del lavoratore entro 30 giorni dalla comunicazione di accoglimento dell’istanza presentata dall’Agenzia delle Entrate;
· Completare la domanda con le generalità del lavoratore assunto, entro 30 giorni dall’avvenuta assunzione.