Con il contratto di lavoro intermittente (o a chiamata) un lavoratore si mette a disposizione di un datore di lavoro il quale ne può utilizzare la prestazione nei limiti e alle condizioni previste dal D. Lgs. n. 276/2003 che lo ha istituito.
Tale tipologia di prestazione è ammessa:
1) per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale. In carenza della contrattazione collettiva tali fattispecie sono state individuate nel D.M. 23.10.2004;
2) per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno ai sensi dell’articolo 37 del D. Lgs. n. 276/2003; tali periodi sono stati così individuati:
a) week-end: il periodo che va dal venerdì pomeriggio, dopo le ore 13.00, fino alle ore 6.00 del lunedì mattina;
b) vacanze natalizie: il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio;
c) vacanze pasquali: il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il Lunedì dell'Angelo;
d) ferie estive : i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre.
Ulteriori periodi predeterminati potranno essere individuati dalla contrattazione collettiva a seconda di esigenze specifiche proprie per ciascun settore. Inoltre i periodi sopra individuati potranno essere a loro volta modificati da eventuali interventi dell'autonomia collettiva per adeguarli alle effettive necessità di ogni comparto produttivo.
3) soggetti con meno di 25 anni di età ovvero con lavoratori con più di 45 anni.
Il contratto di lavoro intermittente, che deve essere redatto in forma scritta, può prevedere l’obbligo, in capo al prestatore d’opera, di rispondere alla chiamata e di restare quindi sempre a disposizione del datore di lavoro.
Tale obbligazione prevede l’erogazione, a favore del lavoratore, di una indennità di disponibilità che il D. M. 10.03.2004 ha disposto non possa essere inferiore al 20% della retribuzione prevista dal CCNL con riferimento alla paga base, contingenza, E.d.r., ratei di mensilità aggiuntive.
Mentre gli aspetti normativi che regolano tale particolare tipo di rapporto sono stati esaminati dalla circolare del Ministero del Lavoro n. 4 del 3 febbraio 2005 (v. notiziario n. 3/2005), ora l’INPS, con circolare n. 17 del 8 febbraio 2006, ne esamina gli aspetti previdenziali.
Retribuzione imponibile
A favore dei lavoratori intermittenti, vige il divieto di discriminazione rispetto al lavoratore ordinario pertanto, anche ai fini previdenziali, vigono le disposizioni dettate per la generalità dei lavoratori.
Per quanto riguarda il minimale di retribuzione imponibile, qualora la prestazione lavorativa sia stata inferiore all’orario a tempo pieno previsto dalla contrattazione di riferimento, il trattamento economico, normativo e previdenziale sarà riproporzionato in relazione alla durata della prestazione lavorativa.
Pertanto, per il rispetto del minimale di retribuzione imponibile ai fini previdenziali, si farà riferimento alle ordinarie disposizioni (art.1 c.1 L. 389/1989 e art.7 c.1 secondo periodo L. 638/1983).
L’espressione usata nella circolare INPS n° 17 del 08.2.2006 per definire il criterio di determinazione della retribuzione imponibile non è del tutto chiara. In attesa di ulteriori istruzioni si ritiene che l’Istituto abbia voluto equiparare il calcolo del minimale imponibile nel contratto in esame, al sistema di calcolo in uso per i contratti di lavoro a tempo parziale.
Durante i periodi di disponibilità, per i quali il lavoratore percepisce la relativa indennità, la contribuzione sarà dovuta sull’ammontare dell’indennità pattuita senza obbligo di rispettare il minimale, in base alle aliquote ordinarie.
A questo proposito la circolare dice che l’indennità di disponibilità è soggetta alla sola contribuzione IVS, malattia, maternità.
Sembrerebbe quindi che, su tale indennità, le altre contribuzioni non fossero dovute. Il condizionale è d’obbligo in quanto l’istituto non precisa poi le particolari modalità espositive che si dovrebbero seguire per l’esposizione, nel modello DM10, degli imponibili da assoggettare a due diverse aliquote contributive.
La contribuzione non sarà dovuta quando il lavoratore perde il diritto all’indennità di disponibilità (per non aver risposto alla chiamata o in caso di malattia, o ancora nel caso in cui abbia omesso di comunicare lo stato di malattia).
Copertura contributiva
La particolare tipologia di prestazione intermittente, può generare una posizione contributiva carente in capo al lavoratore.
Questi ha la possibilità di versare una integrazione contributiva con riferimento ai periodi di lavoro o di disponibilità, durante i quali l’imponibile è rimasto al di sotto della retribuzione convenzionale stabilita dal D. M. 31.12.2004 (limite minimo per l’accreditamento dei contributi obbligatori e figurativi pari al 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1 gennaio di ogni anno).
Agevolazioni contributive
La circolare in esame ribadisce la non applicabilità, al contratto di lavoro intermittente, dei benefici contributivi che possono derivare da particolari disposizioni di legge (p. es.: L. 223/1991, L. 407/1990, ecc).
La circolare conclude specificando ed esemplificando le modalità espositive dei i dati contributivi e statistici, riferiti ai contratti di lavoro intermittente, nel modello DM10 e nel flusso Emens.